9 dicembre 2010
L’obbligo di AVVIARE LE ATTIVITA’ di valutazione, parte dal 1° gennaio 2011, non prima.
L’articolo 28 del decreto n. 81 del 2008, Testo unico sulla sicurezza, prevede che: “ la valutazione dei rischi deve essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.”
Lo stress lavoro-correlato è descritto quale “condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”.
Alla luce di questa novità, la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione secondo le metodologie indicate nel documento sopra citato e non come termine ultimo entro il quale fare la valutazione. Dovranno eventualmente essere riportate nel documento di valutazione dei rischi la programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle attività.
Ricordiamo infine che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono "autocertificare" l'effettuazione della valutazione dei rischi senza la necessità di redigere apposito documento di valutazione dei rischi (DVR).
Il modello di autocertificazione è reperibile nell’area riservata del nostro sito o può essere richiesto all’ufficio consulenza normativa 0461-923666 (tasto 2).
4 dicembre 2010
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