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Notizie

4 aprile 2012

Prevenzione incendi: presentazione delle istanze entro il 29 maggio 2012

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30.3.2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012, “Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto che, non avendo ancora ultimato i lavori di adeguamento antincendio, non sono in possesso del Certificato Prevenzioni Incendi".

 

A chi si rivolge il Decreto?

Il nuovo Decreto Ministeriale si rivolge alle strutture ricettive soggette al certificato prevenzioni incendi,  esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e che quindi non hanno ancora ottenuto il Certificato Prevenzioni Incendi – CPI, usufruendo delle deroghe passate. (Decreti Milleproroghe)

 

Quando entra in vigore il Decreto?

Il Decreto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi a decorrere dal prossimo 29 Aprile 2012. Dal 29 aprile al 29 maggio 2012, le strutture ricettive, non ancora adeguate alle prescrizioni antincendio, dovranno presentare  al Comando dei Vigili del fuoco la richiesta di ammissione al piano straordinario biennale.

 

Esiste ancora la possibilità di deroga per il completamento delle disposizioni antincendi?

Il nuovo decreto non parla di deroga, ma di possibilità di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendi che prevede come termine ultimo per l’ultimazione dei lavori necessari ad adeguare le strutture ricettive alla norme antincendio il 31 dicembre 2013.

 

L’accesso al piano straordinario biennale di adeguamento antincendi avviene automaticamente?

No.  E’ necessario presentare istanza al Comando dei Vigili del Fuoco.

 

Quali sono le modalità di ammissione al piano?

L'ammissione al piano è consentita alle strutture ricettive in possesso, alla data di entrata in vigore del Decreto (29 aprile 2012), dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all’art. 5 del Decreto.

I responsabili delle strutture ricettive dal 29 aprile al 29 maggio 2012,  presentano al Comando provinciale dei VVF la domanda di ammissione al piano, corredata:
• della documentazione tecnica attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5;
• della richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio, per le strutture ricettive oltre 50 posti letto; se il progetto è stato già approvato, si indicano gli elementi identificativi dell’approvazione;
• del programma di adeguamento dell'attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

 

Qual è la documentazione tecnica attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio?

Le strutture ricettive, per l'ammissione al piano, devono già essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti nei seguenti punti della Regola Tecnica di cui al DM 9 aprile 1994, come integrato dal DM 6 ottobre 2003:

• punto 9  - impianti elettrici;
• punto 10 - sistemi di allarme;
• punto 11.2 - estintori;
• punto 12 - impianti di rivelazione e segnalazione incendi, per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9.4.1994 ed il DM 16.10.2003 ne prevedono l'obbligo;
• punto 13 - segnaletica di sicurezza;
• punto 14 - gestione della sicurezza;
• punto 15 - addestramento del personale;
• punto 17 - istruzioni di sicurezza;
• punto 20.2 - larghezza delle vie di uscita;
• punto 20.3 - larghezza totale delle uscite, con possibilità di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate;
• punto 20.5 – vie di uscita ad uso promiscuo, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo.

Per l’ammissione al piano, le strutture ricettive devono attivare le seguenti misure integrative di gestione della sicurezza:
un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, composto da addetti con attestato di idoneità tecnica, ottenuto in seguito al superamento di una prova presso i Vigili del Fuoco,  previa frequentazione del corso di cui all’allegato IX del DM 10.3.1998, il cui numero va stabilito sulla base della valutazione dei rischi, in misura non inferiore a:
- 1 unità, fino a 100 posti letto;
- 2 unità, oltre 100 posti letto e fino a 300 posti letto, con l’aggiunta di 1 ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.
Le strutture ricettive già dotate di un servizio interno di sicurezza, previsto come misura alternativa a disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con un numero di addetti in conformità a quanto sopra.

I corsi già effettuati dai responsabili/incaricati delle strutture ricettive come addetti antincendio (es. 8 ore per rischio medio) sono considerati validi al fine dell’accesso alla verifica di idoneità tecnica.

 

Cosa succede se, pur non avendo adeguato la struttura alle prescrizioni antincendio (assenza di CPI), non si presenta domanda di ammissione al piano oppure non si viene ammessi?

In caso di omessa presentazione dell'istanza, o di mancata ammissione al piano straordinario, sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 20 del D. Legisl. 139/2006: arresto sino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro. Il Comando provvede anche a dare comunicazione alle autorità competenti dei provvedimenti adottati.
I responsabili delle strutture ricettive non in possesso dei requisiti minimi previsti dall’articolo 5 possono presentare istanza di ammissione al piano quando in possesso di tali requisiti (anche successivamente alla data del 29 maggio 2012, se però non in esercizio, altrimenti sono applicabili le sanzioni).

 

In caso di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendi, la struttura è soggetta ad ulteriori controlli?

Il Comando, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si esprime sull'ammissione al piano ed effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti. I controlli, attraverso visite tecniche, sono disposti dal Comando anche con metodo a campione: in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell’attività, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.

 

Al termine del piano straordinario di adeguamento antincendio, quando tutti i lavori sono stati eseguiti, cosa deve fare il responsabile della struttura ricettiva?

Al termine dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi contenute nel piano, i responsabili delle attività ricettive presentano al Comando l'istanza per il controllo dell'avvenuto adempimento.
Entro 60 giorni dal ricevimento della istanza il Comando effettua i controlli (a campione per le categorie A e B, con sopralluogo per le categorie C).
Le attività sono così ripartite:
• Categoria A: strutture ricettive da 26 fino a 50 posti letto;
• Categoria B: strutture ricettive con oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto, nonché le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.);
• Categoria C: strutture ricettive con oltre 100 posti letto.

I responsabili delle attività possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. Inoltre, qualora per sopravvenute esigenze intendano apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, devono presentare istanza di valutazione del progetto di variante, con le modalità previste dal DPR 151/2011, fermo restando l’obbligo di completare l'adeguamento antincendio entro il 31 dicembre 2013.

Con riserva di tornare ad informarvi sull’argomento e di inviarvi la circolare che il Ministero sta predisponendo sull’argomento, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti sulle modalità di presentazione dell’istanza ai Comandi.

(Ufficio Consulenza Normativa - dott.ssa Laura Licati - 0461/923666 tasto 2)