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Notizie

23 aprile 2012

Nuova disciplina contrattuale dell'apprendistato

Federalberghi, unitamente alle altre organizzazioni datoriali che sottoscrivono il CCNL Turismo, ha raggiunto oggi un'intesa con le organizzazioni sindacali Filcams/CGIL, Fisascat/CISL e Uiltucs/UIL per la disciplina contrattuale dell'apprendistato (cfr. nostre circolari nn. 75 del 2012, 296, 258, 244 e 199 del 2011).

Si riassumono, di seguito, le principali innovazioni introdotte.

 

disciplina generale del contratto

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi.

Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti possono recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del contratto di apprendistato, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso di trenta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.

 

conferma in servizio degli apprendisti

Nel confermare la vigente disciplina della conferma in servizio degli apprendisti, le parti stipulanti hanno espresso l’auspicio che nell’ambito del processo di riforma del mercato del lavoro, eventuali modifiche della disciplina dell’apprendistato non alterino gli equilibri contrattualmente raggiunti.

 

durata del contratto di apprendistato professionalizzante

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è portata a 36 mesi per i livelli dal 2 al 6 super, ed a 24 mesi per il livello 6. Per alcune figure professionali, elencate in allegato all’accordo, la durata massima è fissata in 48 mesi.

 

durata della formazione

La durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:

livello di inquadramento

ore medie annue

 2, 3

 80

 4, 5, 6s

 60

 6

 40


Si ricorda che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

 

apprendistato in cicli stagionali

Fermi restando i limiti massimi di durata, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

 

decorrenza

L’accordo decorre dal 26 aprile 2012.