23 aprile 2012
Federalberghi, unitamente alle altre organizzazioni datoriali che sottoscrivono il CCNL Turismo, ha raggiunto oggi un'intesa con le organizzazioni sindacali Filcams/CGIL, Fisascat/CISL e Uiltucs/UIL per la disciplina contrattuale dell'apprendistato (cfr. nostre circolari nn. 75 del 2012, 296, 258, 244 e 199 del 2011).
Si riassumono, di seguito, le principali innovazioni introdotte.
disciplina generale del contratto
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi.
Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti possono recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del contratto di apprendistato, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso di trenta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
conferma in servizio degli apprendisti
Nel confermare la vigente disciplina della conferma in servizio degli apprendisti, le parti stipulanti hanno espresso l’auspicio che nell’ambito del processo di riforma del mercato del lavoro, eventuali modifiche della disciplina dell’apprendistato non alterino gli equilibri contrattualmente raggiunti.
durata del contratto di apprendistato professionalizzante
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è portata a 36 mesi per i livelli dal 2 al 6 super, ed a 24 mesi per il livello 6. Per alcune figure professionali, elencate in allegato all’accordo, la durata massima è fissata in 48 mesi.
durata della formazione
La durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:
|
livello di inquadramento |
ore medie annue |
|
2, 3 |
80 |
|
4, 5, 6s |
60 |
|
6 |
40 |
Si ricorda che la formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è
integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla
offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda,
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la
durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti
sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista.
apprendistato in cicli stagionali
Fermi restando i limiti massimi di durata, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
decorrenza
L’accordo decorre dal 26 aprile 2012.
5 maggio 2012
Sistri: entrata in vigore prorogata al 30 giugno 2012 »
24 aprile 2013
23 aprile 2013
16 aprile 2013
12 aprile 2013
31 dicembre 2013
30 giugno 2013
31 maggio 2013
31 maggio 2013