Ritornare al testo normale [N]


Notizie

5 maggio 2012

Sistri: entrata in vigore prorogata al 30 giugno 2012

Prorogata, al 30 giugno 2012, l’entrata in operatività del il sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, meglio noto come SISTRI, al fine di consentire un necessario periodo di adeguamento del sistema e consentire a tutti gli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti informatici previsti.

Al riguardo, ribadiamo che le nostre imprese:

  • non sono obbligate all’iscrizione al SISTRI se producono rifiuti speciali ma non pericolosi. Ricordiamo che l’olio vegetale esausto è un rifiuto speciale ma non pericoloso;
  • non sono obbligate all’iscrizione al SISTRI se producono fanghi derivanti dalla pulizia di fosse settiche, trattandosi di rifiuti non pericolosi.

Hanno invece l’obbligo di iscriversi al SISTRI le aziende alberghiere che producono rifiuti pericolosi. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del Codice dell’Ambiente, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Tra questi evidenziamo:

  • Codice 08 03 17* - Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (possono originare da operazioni di stampa su carta); al riguardo facciamo presente che i toner normalmente utilizzati per le stampanti di ufficio normalmente non contengono sostanze pericolose, e quindi sono da considerare rifiuti speciali ma non pericolosi. Invitiamo quindi a verificare il tipo di toner utilizzato.
  • Codice 20 01 21* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio. Facciamo presente che le lampade fluorescenti comunemente usate per l'illuminazione di abitazioni non contengono mercurio e quindi non sono pericolose. Invitiamo a verificare il tipo di lampade fluorescenti utilizzate.
  • Codice 20 01 33* - Batterie e accumulatori al piombo , al nichel–cadmio e batterie contenenti mercurio. Facciamo presente che le batterie alcaline, nonché le batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio o mercurio sono rifiuti speciali non pericolosi.

Si fa presente infine che l’articolo 266 del Codice dell’ambiente “Disposizioni finali”, al comma 4, stabilisce che “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Pertanto, alla stregua di tale disposizione, eventuali rifiuti pericolosi prodotti nel corso di interventi di manutenzione effettuati da manutentori esterni (ad esempio, scarti di olio minerale o sintetico per lubrificazione, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, stracci contaminati da sostanze pericolose, ceneri di caldaia contenenti sostanze pericolose, solventi, acidi, vernici e resine contenenti sostanze pericolose, detergenti contenenti sostanze pericolose, eccetera) si considerano prodotti presso la sede del manutentore.

Richiamiamo l’attenzione sulla necessità che nei relativi contratti di manutenzione ci sia un espresso richiamo a tale disposizione (ad esempio: Il manutentore curerà il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori di manutenzione, ed assicurerà l’adempimento degli oneri previsti per i produttori di rifiuti dal Codice dell’ambiente, approvato con D. Legisl. 3.4.2006 n. 152).