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Notizie

7 giugno 2012

Diritto annuale 2012

Le imprese interessate al pagamento del diritto annuale stanno ricevendo in questi giorni le note informative che ricordano le modalità di pagamento del tributo.


PEC
Importante novità 2012 è la modalità di spedizione delle missive (“mailing”):
• tramite PEC alle imprese che hanno registrato il loro indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese entro il 20 aprile 2012;
• tramite posta ordinaria alle altre imprese.

Ricordiamo che l’indirizzo PEC registrato alla Camera di commercio è spesso quello del commercialista/professionista abilitato a seguire gli adempimenti contabili e fiscali delle imprese. Di conseguenza, il “mailing” è spedito all’indirizzo PEC delle imprese ma più spesso, al professionista che le segue nei vari adempimenti normativi.

Riteniamo utile evidenziare di seguito alcune particolarità che contraddistinguono il diritto annuale dagli altri tributi in scadenza nei prossimi mesi.

AMMONTARE DEL TRIBUTO
L’ammontare del diritto annuale 2012 è identico a quello del 2011 (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n° 0255658 del 27/12/2011).
Pertanto, le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese (sezione speciale e ordinaria) e i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo, ossia gli enti non commerciali, calcolano il diritto annuale con le regole del 2011.

DIRITTO ANNUALE DOVUTO
Per determinare l’importo dovuto si rinvia al sito della Camera di Commercio.

MAGGIORAZIONI E COMPETENZA TERRITORIALE
Le camere di commercio hanno la facoltà di maggiorare il diritto annuale dovuto nei limiti del 20 per cento. Le eventuali maggiorazioni sono pubblicate a questo link alla voce “Qual è l’importo”.

La Camera di Commercio IAA di Trento NON applica alcuna maggiorazione.

Può sorgere tuttavia il problema del calcolo degli importi relativi alle unità locali ubicate in province diverse da quella delle sede legale, considerato che il tributo va corrisposto alla camera di commercio competente per territorio.

Nel “mailing” viene indicata l’eventuale presenza di unità locali nonché la provincia di riferimento. Al contribuente resta l’onere di verificare l’eventuale maggiorazione applicata dalla camera di commercio competente per territorio.

UNITÀ LOCALI E UBICAZIONE TERRITORIALE
Le unità locali versano, a favore delle camere di commercio territorialmente competenti, un importo pari al 20% del diritto calcolato per la sede principale. L’importo massimo è pari a € 200,00 per ogni unità locale.

NB! Una ditta con sede a Trento e unità locale iscritta presso una camera di commercio che ha deliberato la maggiorazione, deve aumentare quanto dovuto per l’unità locale (pari al 20% della sede) della percentuale stabilita dalla CCIAA competente per territorio.

Gli enti non commerciali iscritti al REA non versano alcun importo per eventuali unità locali.

NEO ISCRITTE 2012
Le imprese che si iscrivono nel 2012 versano sempre il diritto annuale in misura fissa, a seconda della sezione di iscrizione o annotazione.
Le nuove unità locali di imprese già iscritte versano i seguenti importi:
• se unità locale di impresa iscritta in sezione ordinaria: € 40,00 (20% di 200,00);
• se unità locale di impresa individuale iscritta in sezione speciale: € 18,00 (20% di 88,00);
• se unità locale di società semplice agricola: € 20,00 (20% di 100,00).
L’importo è dovuto, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione, in misura intera, senza frazionamenti, quindi indipendentemente dalla data di iscrizione e dalla sezione, speciale o ordinaria, di iscrizione al Registro delle imprese.

SCADENZE
Il diritto annuale va versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Quindi, per la maggior parte delle imprese, entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato), prorogabile al 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il termine di versamento è collegato alla data di approvazione del bilancio.
Si resta in attesa di verificare se le proroghe dei versamenti ipotizzate in questi giorni, verranno anche confermate dalla pubblicazione in GU del relativo decreto.

F24
Per il versamento si utilizza il modello F24 telematico, sezione “IMU e altri tributi locali”. Si indica:
• la sigla TN nella colonna “codice ente/codice comune”;
• il codice tributo: 3850;
• l’anno: 2012.

In seguito all’introduzione dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), l’Agenzia delle Entrate ha modificato i modelli di pagamento F24 sostituendo la sezione “ICI e altri tributi locali” con la sezione “IMU ed altri tributi locali”. I vecchi modelli possono comunque essere utilizzati fino al 31 maggio 2013.

ARROTONDAMENTI
L’importo da versare è espresso in unità di euro. Se ci si avvale della proroga dei 30 giorni, il tributo, maggiorato dello 0,40 per cento, è versato in centesimi di euro (es. euro 88,35) (Circolare del Ministero dello sviluppo Economico 3/3/2009 prot. 19230).

PROROGA DI AGOSTO “A REGIME”
Il decreto ”Semplificazioni fiscali” ha previsto a regime che gli adempimenti fiscali e i versamenti che scadono nel periodo 1 agosto – 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

 

 

Per ulteriori precisazioni su misure e modalità di calcolo del diritto annuale 2012 si prega di visitare il sito internet della Camera di Commercio di Trento.