5 marzo 2013
Come indicato nelle nostre precedenti comunicazioni, alle quali rimandiamo per una lettura più completa del testo, ricordiamo che il nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), al punto 66, ha incluso NUOVE tipologie di attività ricettive tra quelle già soggette ai controlli di prevenzione incendi, quali: RTA - residenze turistico-alberghiere, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, case per ferie, con oltre 25 posti letto.
Sono state inoltre incluse le strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Le attività (anche esistenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni) che prima erano escluse dagli obblighi della normativa antincendio e che sono state richiamate nel DPR 151/2011, entro la data del 7 ottobre 2013, dovranno certificare il rispetto della normativa di prevenzione incendi e l’adempimento delle prescrizioni e degli obblighi previsti a carico delle stesse.
Gli uffici Asat rimangono a disposizione per ogni altra informazione necessaria (Dott.ssa Laura Licati - 0461923666 (tasto2) - l.licati@asat.it).
1 marzo 2013
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