30 giugno 2013
Si informa che, a decorrere dal 20 ottobre 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 170 (in attesa di conversione), le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane hanno l’obbligo di comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.); nel modello di iscrizione dovrà essere pertanto riportato tale indirizzo.
Le domande prive dell’indicazione di cui sopra o che riportino un indirizzo di P.E.C. non attivo dovranno essere necessariamente sospese da parte dell’Ufficio, che provvederà a richiedere la regolarizzazione delle domande stesse, ai sensi dell’art. 11 comma 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995., n. 581.
Si coglie l’occasione, inoltre, per ricordare che le imprese individuali già iscritte dovranno comunicare il proprio indirizzo di P.E.C. entro il 30 giugno 2013.
L’Ufficio del Registro delle imprese rimane in ogni caso a disposizione per ulteirori informazioni e/o chiarimenti, attraverso il call center al nr. 199-509922, oppure via e-mail agli indirizzi call.center@tn.camcom.it o registro.imprese@tn.camcom.it.
31 maggio 2013
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