31 maggio 2013
Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in ordine al termine finale della possibilità di autocertificazione della valutazione dei rischi e conseguente adozione delle procedure standardizzate.
L’attuale formulazione del comma 5, articolo 29, testo unico sulla sicurezza dispone che: ”…fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6 del comma 8, lettera f) e comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi”.
Secondo l’interpretazione ministeriale la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione di rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
10 marzo 2013
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