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Abolizione dei voucher e ripristino delle norme sugli appalti

Il decreto-legge n. 25 del 2017 ha disposto l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio (c.d. buoni lavoro o voucher), e la modifica dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante la disciplina dell’appalto.

Abolizione dei voucher e ripristino delle norme sugli appalti

Nel ricordare la forte contrarietà espressa da Federalberghi in relazione ai contenuti del provvedimento, di seguito si riassumono le disposizioni del decreto, facendo riserva di ulteriori comunicazioni in relazione agli aspetti più problematici, appresso evidenziati.
 
lavoro accessorio
L’istituto del lavoro accessorio è abrogato. L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge in oggetto prevede che i buoni lavoro richiesti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017) essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. A tale riguardo, sono giunte sia segnalazioni di malfunzionamento della piattaforma di attivazione dei buoni lavoro che segnalazioni di comunicazioni del contact center dell’INPS relative all’impossibilità di attivare telematicamente i buoni lavoro già acquistati. Contattati per le vie brevi, gli uffici INPS non sono stati in grado fornire, al momento, puntuali indicazioni sulla natura del disservizio.
 
In via cautelativa è possibile inviare una mail agli indirizzi di posta elettronica regionali rinvenibili al link https://www.inps.it/docallegati/mig/doc/POA/pdf/Posta_elettronica_Sedi_Regionali.pdf in cui riportare i dati per l'attivazione: nominativo e codice fiscale di chi attiva; nominativo e codice fiscale del prestatore, ora di inizio e ora di fine della prestazione
 
appalti
Il decreto-legge n. 25 ripristina integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, eliminando sia il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina derogatoria, sia il beneficio della previa escussione del patrimonio dell'appaltatore.
 
 

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