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Accordo per il rinnovo del CCNL Turismo

Il 14 novembre 2016 Federalberghi ha inviato una lettera alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con la quale è stata formalmente sancita l'attivazione della previsione contrattuale (cfr. nostra circolare n. 221 del 14 novembre 2016).

Accordo per il rinnovo del CCNL Turismo

L’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 18 gennaio 2014 stabilisce che "le parti stipulanti convengono sulla necessità di contrastare fenomeni di dumping contrattuale.

Pertanto convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto".

Il 14 novembre 2016 Federalberghi ha inviato una lettera alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con la quale è stata formalmente sancita l'attivazione della previsione contrattuale (cfr. nostra circolare n. 221 del 14 novembre 2016).

Nel contempo, Federalberghi e Faita hanno avviato un confronto con le stesse organizzazioni sindacali, per verificare la possibilità di definire congiuntamente le modalità di applicazione della suddetta clausola.

Tale confronto ha portato alla stipula, il 30 novembre 2016, di un primo accordo inerente la retribuzione dei lavoratori assunti a decorrere dal 14 novembre 2016 e l’impegno a proseguire il confronto con l'obiettivo di pervenire ad una soluzione concordata anche in relazione ad ulteriori aspetti, incluso il trattamento economico dei lavoratori assunti prima del 14 novembre 2016.

In esecuzione di tale accordo, il 9 febbraio 2017 Federalberghi, Faita e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs hanno sottoscritto una nuova intesa , i cui contenuti sono di seguito riassunti.

proroga della vigenza sino al 31 dicembre 2018
L’accodo proroga la vigenza del CCNL Turismo sino al 31 dicembre 2018. Ricordiamo che, a fronte di una durata canonica di 36 mesi, era stata inizialmente fissata una durata di 40 mesi (accordo del 18 gennaio 2014), poi elevata a 56 mesi (accordo del 30 marzo 2016) ed ora ulteriormente prolungata a 68 mesi (dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2018).

esclusione dalla retribuzione utile per il TFR
Al fine di contenere le dinamiche di costo relative ai lavoratori in forza prima del 14 novembre 2016, l’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali prevede che siano escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

  • i ratei mensili di quattordicesima mensilità relativi al periodo 1° marzo 2017 - 30 giugno 2019;
  • le somme di cui all’articolo 111, comma 7 (cosiddetti permessi per riduzione dell’orrio di lavoro), in pagamento nel periodo 9 febbraio 2017 – 30 giugno 2019, di competenza degli anni 2016, 2017 e 2018.

Tali disposizioni:

  • si applicano ai rapporti di lavoro instaurati prima del 14 novembre 2016, ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014;
  • possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 14 novembre 2016, qualora agli stessi vengano applicati i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014.

contratti a termine – proroghe e rinnovi (c.d. stop-and-go)
L’accordo interviene sulla durata degli intervalli di tempo tra un contratto a termine e il successivo che l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede in 10 o 20 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi.

Per i contratti a termine stipulati successivamente al 1° marzo 2017, la durata di tali intervalli è fissata in 8 o 15 giorni rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi.

Restano ferme le disposizioni dell’articolo 87, commi 2 e 3, del CCNL Turismo 20 febbraio 2010, come modificato dall’accordo di rinnovo del 18 gennaio 2014 e dall’accordo 16 giugno 2014, alla luce delle quali le disposizioni di legge relative allo stop-and-go non trovano applicazione con riferimento:

  • ai contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010;
  • nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
  • nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
  • ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilita`, etc.), con disoccupati con più` di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999;
  • in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello.

aziende di nuova adesione
L’accordo prevede che i datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione al CCNL Turismo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento pari o superiore a quello previsto dall’accordo del 18 gennaio 2014, adegueranno il trattamento retributivo spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti con le gradualità e le misure previste dalle tabelle di cui all’accordo stipulato il 30 novembre 2016.

Federalberghi ha richiesto l’introduzione di tale disposizione al fine di “accompagnare” l’adesione al sistema associativo di nuovi soci.

Al riguardo, nel rammentare che il trattamento economico “a regime” previsto dal nostro CCNL è inferiore a quello previsto da altri contratti, si evidenzia che - per usufruire di tale vantaggio - è necessario che le adesioni intervengano prima del 31 dicembre 2017, per evitare di consolidare il maggior costo che altri contratti prevedono a decorrere dal 1° gennaio 2018.

contenuti economici della clausola di salvaguardia
Le parti hanno concordano che l’effettiva realizzazione degli equilibri previsti dalla clausola di salvaguardia costituirà oggetto di valutazione negoziale ai fini del rinnovo del CCNL Turismo 18 gennaio 2014.

testo unico contrattuale
Le parti hanno concordato di completare le operazioni di stesura del testo contrattuale entro il 28 febbraio 2017.

 

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