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Apparecchiature contenenti F-Gas - regolamento (UE) n. 517/2014

Il regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6), abrogando il precedente regolamento n. 842/2006, ha, tra le altre cose, modificato la disciplina dei controlli destinati a prevenire le perdite di gas dalle apparecchiature che lo contengono.

Apparecchiature contenenti F-Gas - regolamento (UE) n. 517/2014

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è cessata la disciplina transitoria (prevista dall’articolo 4, ultimo periodo del secondo paragrafo) che esonerava dai controlli delle perdite le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra.

È quindi integralmente in vigore la disciplina prevista dall’articolo 4 del regolamento in oggetto, che tra le altre disposizioni, prevede che gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedano affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente non sono soggette ai controlli delle perdite, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.

Si precisa che l’entrata in vigore del regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas.

Si tratta della dichiarazione che si presenta entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell’ISPRA, e contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas relativi all'anno precedente, sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra. Non viene quindi applicata, ai fini della dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

 

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