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Articolo 109 TULPS - obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati – ambito di applicazione

Il Ministero dell’Interno (circolare Prot. 557/PAS/U/017997 del 20 dicembre 2018 - allegato 1) ha fornito alcune precisazioni in merito all’articolo 19 bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che, accogliendo le istanze di Federalberghi, chiarisce definitivamente ed inequivocabilmente l'applicabilità dell'articolo 109 TULPS anche alle locazioni brevi.

Articolo 109 TULPS - obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati – ambito di applicazione

Il Ministero fa presente che si tratta di una norma interpretativa, quindi caratterizzata da un'efficacia retroattiva, con la quale si vuole precisare l'ambito di applicazione dell'obbligo di registrazione e comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, regolato dall'articolo 109 TULPS e dal discendente decreto ministeriale 7 gennaio 2013.

Il Ministero ricorda che l’articolo 109 del TULPS non è l’unica norma che prevede l’annotazione dei movimenti e dei luoghi dove le persone soggiornano, al fine di agevolare l’Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia nell'azione di rintraccio dei latitanti e degli altri soggetti sospetti o comunque pericolosi.

Esiste infatti un obbligo generale, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, di comunicare entro 48 ore all’Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità dei soggetti cui è stata ceduta la disponibilità di fabbricati o parti di essi, a titolo di proprietà, ovvero a titolo di comodato o altro diritto di godimento, per un periodo superiore a un mese.

A questa previsione, si affiancano obblighi di tenore più "settoriale", quali l'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998, riguardante i rapporti di ospitalità e di cessione di immobili stipulati con cittadini stranieri, l'articolo 193 del regio decreto n. 635 del 1940, relativamente alle persone ricoverate nei luoghi e nelle case di cura e, appunto, l'articolo 109 TULPS.

Il Ministero dell’Interno ribadisce che l'obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati, previsto dall'articolo 109 TULPS, si rivolge a una variegata platea di soggetti che ricomprende non solo gli operatori economici "tradizionali" del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l'articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, ivi comprese le strutture ricettive all'aperto.

Si tratta di adempimenti obbligatori non solo per i gestori professionali, cioè per coloro che agiscono nelle diverse forme di impresa conosciute dall'ordinamento (imprenditore commerciale, piccolo imprenditore, impresa sociale e familiare), ma anche per coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario.

Il Ministero aveva già chiarito (circolare del 29 luglio 2005 n. 557 - allegato 2), infatti, che tra le "strutture di accoglienza non convenzionale" richiamate dall’articolo 109 TULPS devono intendersi ricompresi anche gli esercizi di bed and breakfast, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale.

Inoltre, in risposta ad uno specifico quesito della Federazione, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno aveva risposto chiarendo che l’obbligo di cui all’articolo 109 TULPS deve ritenersi sussistente “in capo a chiunque eserciti un’attività ricettiva rivolta al pubblico in modo non episodico né occasionale e con finalità di lucro, indipendentemente dalla specifica modalità di gestione dell’esercizio, dunque, anche in capo a coloro che affittano i propri immobili per periodi brevi, per i quali non vi è l’obbligo di eseguire la comunicazione all’Autorità di p.s. di cui all’articolo 12 del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191/1978” (allegato 3).

L'articolo 19-bis del decreto-legge n. 113 del 2018 conferma quindi l'esattezza della lettura già fornita dal Ministero dell’Interno, stabilendo che l'articolo 109 TULPS si interpreta nel senso che i relativi obblighi si applicano anche ai soggetti che cedono in locazione o in sub-locazione immobili con contratti della durata inferiore a trenta giorni.

Il Ministero ricorda infine che la comunicazione al Questore dei dati delle persone alloggiate deve avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate dal decreto ministeriale 7 gennaio 2013. Tale decreto prevede che la trasmissione deve avvenire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici, previa abilitazione da parte della Questura territorialmente competente all'inserimento dei dati nel sistema informatico appositamente istituito dal Ministero.

Solo nel caso in cui insorgano difficoltà di natura tecnica per l'inserimento dei dati, la comunicazione potrà avvenire a mezzo fax o attraverso la posta elettronica certificata. La violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'articolo 17 TULPS (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206).

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