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Cancellazioni per sopravvenuta impossibilità e rimborsi a mezzo voucher – legge 24 aprile 2020 n. 27

Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020 n. 110

Cancellazioni per sopravvenuta impossibilità e rimborsi a mezzo voucher – legge 24 aprile 2020 n. 27

In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, il Parlamento, su sollecitazione della Federazione, ha modificato e integrato la disposizione che ha esteso ai contratti di soggiorno la possibilità di utilizzo del voucher quale alternativa al rimborso, nei casi di impossibilità sopravvenuta a causa dell’emergenza Covid-19.

La nuova disposizione, contenuta ora nell’articolo 88 bis della legge di conversione, coordina e integra quanto contenuto nella versione originale dell’articolo 88 con quanto contenuto nell’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020. Tale ultimo decreto non sarà infatti convertito in legge e sarà quindi fatto decadere.

Casi di impossibilità sopravvenuta per i clienti

Per quanto di specifico interesse, la nuova disposizione stabilisce che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di soggiorno stipulati:

  • a) da soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
  • b) da soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  • c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  • d) dai soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
  • e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati da provvedimenti delle autorità competenti, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi.

Termini per gli adempimenti

I soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate, devono comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle previste situazione di impossibilità sopravvenuta, allegando la documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno, entro 30 giorni decorrenti: - dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d); - dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e). La struttura ricettiva, entro 30 giorni (non più di 15) dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Casi di impossibilità sopravvenuta per le strutture ricettive

E’ stata inserita la possibilità per le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di offrire al cliente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure di procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, di emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Pacchetti turistici

Analogamente a quanto previsto per le strutture ricettive, gli organizzatori di pacchetti turistici potranno offrire ai clienti, in alternativa al rimborso, un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure potranno emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso o l’emissione del voucher da parte dell’organizzatore del pacchetto turistico al cliente verrà effettuato appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi (ad esempio le strutture ricettive) e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Le strutture ricettive procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Viaggi e iniziative di istruzione

Relativamente ai viaggi e iniziative di istruzione sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, l’organizzatore, in alternativa al rimborso, potrà emettere in favore del contraente un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Le strutture ricettive procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Applicabilità delle disposizioni

Le disposizioni previste dall’articolo 88 bis trovano applicazione anche nei casi in cui il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. L'emissione dei voucher previsti dall’articolo 88 bis assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Infine, le disposizioni di cui all’articolo 88 bis costituiscono, ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria. Pertanto, sono da considerarsi prevalenti anche rispetto a leggi straniere, e ovviamente a pattuizioni diverse, in quanto la loro attuazione è ritenuta cruciale per la salvaguardia del nostro paese.

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