Al riguardo, si rammenta che l’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 ha previsto la possibilità, per la generalità dei soggetti passivi, di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate.
La stessa norma stabilisce che i dati si considerano acquisiti anche nel caso in cui il soggetto passivo che abbia esercitato l’opzione decide di trasmettere e ricevere le fatture mediante il sistema di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle entrate, adottando il sistema di fatturazione elettronica anche nei rapporti con i privati.
La modalità di esercizio dell’opzione per la trasmissione dei dati, limitatamente all’anno 2017, andava esercitata entro il 31 marzo 2017.
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato in parola, ha precisato che i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale sono stati uniformati, per il primo anno di applicazione, con i termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.