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Controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Le verifiche saranno volte a constatare la piena corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio

Controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo

A seguito della tragedia di Crans Montana, il Ministro dell’Interno ha inviato una direttiva ai prefetti invitandoli ad intensificare, in via precauzionale, i controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo.
L'attività di controllo riguarda in particolare l’attività di intrattenimento ed è finalizzata a tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori.
Le verifiche saranno volte a constatare la piena corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio. Verrà verificata, in particolare, la conformità dell'attività alle misure di prevenzione incendi, di gestione dell'esodo e dell'emergenza, la congruenza tra l'assetto strutturale dei locali, i materiali e le installazioni presenti, la capienza autorizzata e l'affollamento effettivo, nonché il rispetto delle disposizioni disciplinanti l'uso di fuochi d'artificio e fiamme libere all'interno delle medesime.
Fermo restando le specifiche disposizioni riguardanti le attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, (artt.68 e 80 del TULPS) e al rilascio di specifica autorizzazione previa verifica di agibilità, sarà verificato l’eventuale svolgimento di attività complementari rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti, per appurare se esse assumano carattere prevalente, andando a configurare pertanto attività di pubblico intrattenimento, soggetta a regole più stringenti.
Poiché i controlli potranno interessare anche le strutture ricettive, si ricorda che il settore è regolamentato da una specifica norma tecnica antincendio, oltre alle norme generali sulla sicurezza sul lavoro e formazione del personale. Le strutture ricettive con più di 25 posti letto, inoltre, devono essere in regola con la SCIA antincendio e con il rinnovo periodico della conformità antincendio.
Invitiamo tutti a verificare la validità del proprio certificato antincendio e a tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, il termine per la presentazione dell’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (ARPCA) è fissato entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della conformità antincendio; non sono più ammessi rinnovi posticipati fino a cinque anni come in precedenza e, decorso tale termine, non sarà possibile produrre l’attestazione di rinnovo, rendendo obbligatoria la presentazione di una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

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