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Convertito in legge il cosiddetto "Decreto Legge Liquidità"

Decreto-legge liquidità (8 aprile 2020, n. 23) - legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020)

Convertito in legge il cosiddetto

È stato convertito in legge, con modificazioni, decreto-legge “liquidità”.

Di seguito le disposizioni di maggiore interesse per le nostre imprese.

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale (articolo 6-bis) - Per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, con l’articolo in parola - introdotto in sede parlamentare - viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione, in capo alla società, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Si ricorda che l'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge di bilancio per il 2020 già prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia. Ma, in quel caso, è richiesto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12%, per i beni ammortizzabili, e del 10%, per i beni non ammortizzabili. Si segnala infine che, il comma 8 della disposizione in parola, prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS). Per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione. A tale riguardo si rammenta che già la legge di bilancio per il 2020 ha previsto un regime parallelo per i soggetti IAS/IFRS reintroducendo il regime del riallineamento di cui all’articolo 14, comma 1, legge n. 342/2000.

Ulteriori disposizioni per i finanziamenti fino a 30.000 euro con garanzia statale del 100 per cento (articolo 13, comma 1, lett. m) e m-bis) - A seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione, al comma 1, lett. m) viene anzitutto innalzato da 25.000 euro a 30.000 euro l’importo massimo dei finanziamenti coperti al 100 per cento dal Fondo di Garanzia PMI. Vengono inoltre integrati gli elementi di base per la quantificazione dell’importo finanziabile, prevedendo la possibilità che sia preso a riferimento, alternativamente al 25% del fatturato totale del beneficiario, il doppio della sua spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti), come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione. Si amplia, così, anche la possibilità di ricorso all’autocertificazione, precedentemente circoscritta ai soli casi di beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019. La durata massima dei finanziamenti viene allungata fino a 10 anni, rispetto ai 6 anni previsti nel decreto-legge originario; resta confermato l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione. Quanto ai soggetti beneficiari, tali finanziamenti possono essere concessi in favore delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni (partite IVA) nonché associazioni professionali, società tra professionisti, nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Viene anche semplificato il calcolo per l’individuazione del tasso di interesse massimo applicabile a tali finanziamenti, che non potrà essere superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. Inoltre, la garanzia può essere concessa in favore dei beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate deteriorate o che siano state oggetto di moratorie, a condizione che - alla data della richiesta del finanziamento – tali esposizioni non siano più classificabili come “deteriorate”. Ai soggetti beneficiari a cui è stato concesso un finanziamento di cui alla lettera m) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, viene data la possibilità – con l’inserimento della lettera m-bis) - di richiedere con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla stessa legge di conversione.

Ulteriori disposizioni per i finanziamenti oltre 30.000 euro (articolo 13, comma 1, lettera n) - Anche per i finanziamenti in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, previsti alla lettera n), viene ampliato - nelle stesse modalità che la lettera m) prevede per i finanziamenti fino a 30.000 euro - il novero degli elementi da considerare per calcolare l’importo massimo richiedibile, in questo caso assistito dalla garanzia del Fondo al 90%. Allo stesso modo, sempre per la definizione dell’importo massimo finanziabile, nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività, si prevede che vada considerato anche l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. Rimangono ferme le disposizioni in materia di cumulabilità della garanzia del Fondo PMI con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento.

Sospensione di versamenti tributari e contributivi (articolo 18) - In merito alla ripresa dei termini di versamento si segnala che nel frattempo è intervenuto l’articolo 126, comma 1, del “decreto Rilancio” - attualmente in corso di conversione - che modifica l’articolo 18 in esame prorogando al 16 settembre 2020 la riscossione dei versamenti sospesi, in unica soluzione o tramite pagamento, entro la medesima data, della prima di 4 rate mensili di pari importo.

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid- 19 (articolo 29-bis) - Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, la norma - introdotta in sede parlamentare - prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano agli obblighi prevenzionali dettati dall’articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto dalle Parti Sociali il 24 aprile 2020 (Allegato 12 al DPCM 17 maggio 2020) nonché negli altri protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi ed adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Viene inoltre espressamente richiesta l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. La norma prevede infine che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione: abrogazione (articolo 30) - L’articolo 30 è stato abrogato dall’articolo 125, comma 5 del “decreto Rilancio” che ne riprende e amplia i contenuti.

 

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