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Coronavirus - DPCM 9 marzo: estese le misure urgenti di contrasto a tutto il territorio nazionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19

Coronavirus - DPCM 9 marzo: estese le misure urgenti di contrasto a tutto il territorio nazionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

La principale novità consiste nell’estensione a tutto il territorio nazionale delle misure restrittive in precedenza previste solo per la regione Lombardia e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia ai sensi dell’articolo 1 del decreto 8 marzo 2020.

Ulteriori novità riguardano il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Nel rinviare al testo del provvedimento, ci riserviamo di fornire con successiva comunicazione eventuali ulteriori approfondimenti.


Principali misure di interesse per la categoria

Riepiloghiamo le misure previste di interesse per la categoria, integrate con le prime indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile sul sito internet:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; Tutti gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che si trovano nel territorio nazionale devono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio. Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo. In considerazione della formulazione del provvedimento, si ritiene che siano consentiti i viaggi, e conseguentemente i soggiorni in albergo, per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale.
  • sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile (cosiddetto smart working); sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici di tutto il territorio nazionale;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • sono sospese tutte le attività didattiche, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici o da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
  • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario;
  • sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; Il Dipartimento della Protezione Civile, confermando l’interpretazione fornita da Federalberghi, ha comunicato che “le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 6:00, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza” previste dal decreto. Il Dipartimento della Protezione Civile ha inoltre chiarito che “il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali”. Riteniamo che la modalità della consegna a domicilio possa essere utilizzata per effettuare consegne presso le strutture ricettive. Si richiama in particolare il caso della struttura ricettiva priva di ristorante che abitualmente fornisca il servizio avvalendosi di un ristorante esterno convenzionato e che debba far fronte alle esigenze connesse alla chiusura serale del ristorante stesso.
  • sono consentite le attività commerciali diverse dalle attività di ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse;
  • sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati; nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse; la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • chiunque, a partire dal 14° giorno antecedente l’8 marzo 2020 abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

Gestione delle disdette

Il nuovo DPCM da questa mattina ha trasformato, di fatto, tutto il Paese in un’unica “zona protetta” almeno fino alla data del prossimo 3 aprile. In questo momento quindi, il cliente che volesse cancellare una prenotazione per un soggiorno fino al 3 aprile, avrà diritto all’integrale restituzione della caparra, dell’acconto versato o del totale prepagamento, per causa di forza maggiore. In caso di prenotazioni per periodi successivi al 3 aprile, consigliamo invece di chiedere al cliente di mantenere la prenotazione, in quanto non avrebbe diritto al rimborso per causa di forza maggiore, e di rinviare ad un momento successivo eventuali decisioni in proposito.

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