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Corrispettivi telematici: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’articolo 12 quinquies del decreto-legge crescita n. 34 del 2019, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, consente ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Corrispettivi telematici: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tali soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali.

Tale facoltà è ammessa fino a quando non viene attivato il registratore telematico e comunque al massimo fino al semestre di moratoria. Resta inteso che durante questo periodo oltre a dover essere emessi regolarmente gli scontrini e/o le ricevute fiscali, il soggetto deve effettuare nei termini le registrazioni dei corrispettivi e liquidare l’IVA.

Inoltre, con un’altra importante precisazione, si afferma che anche coloro i quali hanno già messo in funzione il registratore telematico possono fruire, durante il semestre di moratoria, della possibilità di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le modalità per la trasmissione dei dati saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. Ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni in materia dopo l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

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