Novità

Crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici; cessione e tracciabilità

Ultime novità

Crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici; cessione e tracciabilità

L’Agenzia delle entrate ha esteso la validità ai crediti d’imposta per l’acquisto dei prodotti energetici per i mesi di ottobre e novembre 2022 con alcune modifiche di seguito riportate.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti d'imposta in materia di gas ed energia, riconosciuti alle imprese del nostro settore per i mesi di ottobre e novembre 2022, possono essere ceduti previa comunicazione all’Agenzia delle entrate effettuata dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023.Entro lo stesso termine del 21 giugno 2023 (anziché entro il 22 marzo 2022) vanno comunicate le cessioni dei crediti di imposta in materia di gas ed energia relativi al terzo trimestre 2022.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta del terzo trimestre 2022 e dei mesi di ottobre e novembre 2022 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24 ed entro il 30 giugno 2023.

Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2022.

Codici tributo - crediti d’imposta per la spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

L'Agenzia delle entrate ha disposto l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

Il decreto “aiuti quater” ha esteso i crediti d’imposta alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.La norma dispone stabilisce che i crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022 siano utilizzati in compensazione, mediante modello F24, entro la data del 30 giugno 2023, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i codici tributo:

- 6995 - Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) - art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;

- 6996 - Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

 

Condividi la pagina