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Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei Dpi

Agenzia delle entrate provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei Dpi

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Sostegni bis”), riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32 .

Il nuovo provvedimento stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta stabilito dal decreto - legge “Sostegni bis”, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili sostenute possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Pertanto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con cui rende nota la percentuale.

 

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