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Decreto dignità: conversione in legge con modificazioni

È stata pubblicata la legge n. 96 del 2018 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto decreto dignità).

Decreto dignità: conversione in legge con modificazioni

Nei suoi contenuti di natura giuslavoristica e previdenziale, il provvedimento modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, introduce un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori fino a 35 anni di età, modifica le soglie per il ricorso al contratto di prestazione accessoria per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore turismo, aumenta l'indennità per i licenziamenti ingiustificati e per l'offerta conciliativa da parte del datore di lavoro.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi delle novità introdotte in sede di conversione, facendo riserva di ulteriori comunicazioni a seguito dell’emanazione degli attesi chiarimenti amministrativi.

disciplina del lavoro a tempo determinato

Rispetto alla disciplina del lavoro a tempo determinato definita dal decreto-legge n. 87, la legge di conversione introduce tre disposizioni:

  • il comma 1-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che, in caso di stipulazione di un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria), il contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi;
  • al comma 01 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015 è precisato che in caso di rinnovo o di proroga oltre i 12 mesi del contratto a tempo determinato in assenza delle condizioni sopra richiamate (articolo 19, comma 1), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Giova ricordare che, per espressa previsione di legge, i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1; 
  • le disposizioni del decreto dignità in materia di contratto a termine si applicano ai contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del, decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

disciplina delle prestazioni occasionali (voucher)

In sede di conversione è stato aggiunto al decreto dignità l'articolo 2-bis, che apporta modifiche alla disciplina del contratto di prestazione occasionale prevista dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

Le nuove disposizioni prevedono che le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo che abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori possano attivare contratti di prestazione occasionale con soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età iscritti ad un ciclo di studi, persone disoccupate, percettori di prestazioni di sostegno al reddito.

Le aziende alberghiere, o le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che ricorrono al contratto di prestazione occasionale devono comunicare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o i servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, le seguenti informazioni:

  • a) dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • b) luogo di svolgimento della prestazione;
  • c) oggetto della prestazione;
  • d) data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni;
  • e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

Il provvedimento, pur incontrando il favore della Federazione, che si è battuta per l’ampliamento della possibilità di ricorso al lavoro occasionale, presenta alcune incertezze interpretative sulle quali sono in corso chiarimenti.

esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

La legge di conversione ha introdotto un incentivo per promuovere l'occupazione giovanile riservato ai datori di lavoro che, negli anni 2019 e 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

La possibilità di fruire dell'incentivo si estende anche alla stabilizzazione del contratto a tempo determinato. Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, in misura pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

I soggetti da assumere non devono ancora aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero contributivo gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero. modifiche alla disciplina della somministrazione L'articolo 2 del decreto dignità, come modificato dalla legge di conversione, interviene anche sulla disciplina della somministrazione di lavoro (articoli 31 e 34, decreto legislativo n. 81 del 2015).

In particolare:

  • all’articolo 31, comma 2, è previsto, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite previsto per l'assunzione con contratti a termine, che il numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti. Qualora l'attività venga avviata nel corso dell'anno, il limite percentuale verrà computato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. La norma precisa, inoltre, che è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati;
  • all’articolo 34, comma 2, viene escluso l'obbligo di intervallo tra un contratto e l'altro in caso di riassunzione (c.d. stop-and-go) per i contratti di somministrazione a tempo determinato.

Viene inoltre introdotta (articolo 38-bis) la fattispecie di somministrazione fraudolenta, posta in essere con la finalità di eludere norme di legge o di contratto collettivo, per cui è prevista la pena dell'ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione a carico di somministratore e utilizzatore.

È infine specificato che le condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, richiamate al punto precedente, trovano applicazione - nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato - nei confronti del solo utilizzatore. 

indennità di licenziamento

Sono stati aumentati i limiti minimi e massimi dell'importo dell'indennità prevista per l'offerta di conciliazione prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che non dovrà essere inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità, in luogo dei precedenti limiti di 2 e 18 mensilità.

 

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