Novità

Decreto energia 2022 - Taglia prezzi

Il decreto-legge introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Decreto energia 2022 - Taglia prezzi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto energia 2022, il cosiddetto “taglia prezzi” che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento affronta i seguenti ambiti:

  • misure in tema di prezzi dell’energia
  • sostegni alle imprese
  • contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburante
  • presidi a tutela delle imprese nazionali
  • accoglienza umanitaria

Di seguito, i provvedimenti di maggiore interesse per il comparto turistico.

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica. (Art. 3)

È previsto un credito d’importa per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese cosiddette energivore (di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017).Il credito è pari al 12%della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta inoltre è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (Art. 4)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta inoltre è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Credito d’imposta per IMU in comparto turismo (Art. 22)

È riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,

Il credito di imposta è riconosciuto in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMIS), per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019

Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 20207 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Altre misure

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e fondo di garanzia PMI (Art. 8)

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

Garanzie Sace S.p.A: Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro.

Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia

Disposizioni in materia di integrazione salariale (Art. 11)

Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro (anche settore turismo) che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Per la lettura integrale del testo del decreto clicca qui> 

ASAT rimane a disposizione per qualunque informazione e chiarimento.
Contatta l'ufficio consulenza normativa e contributi  tel: 0461.923666 (tasto 2)

Condividi la pagina