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Decreto legge “ristori bis” n. 149 del 9 novembre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto legge “ristori bis” n. 149 del 9 novembre 2020

Si riepilogano, di seguito, gli aspetti di principale interesse per le imprese associate.

Contributo a fondo perduto (articolo 1) - Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 gelaterie e pasticcerie, 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse), il contributo a fondo perduto di cui decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 “ristori” è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 del citato decreto. Pertanto, per gli alberghi localizzati in aree arancioni e rosse l’ammontare del contributo è pari al 200% del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto “rilancio”).

Proroga del secondo acconto per soggetti ISA (articolo 6) - Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nelle aree arancioni e rosse, e rientranti negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto in oggetto (tra i quali le attività ricettive e gli stabilimenti termali), è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Si ricorda che l’articolo 98 del decreto legge “agosto” n. 104 del 2020 condizionava la proroga alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sospensione dei versamenti tributari (articolo 7) - Per i soggetti che esercitano l’attività alberghiera o di ristorazione nelle aree arancioni e rosse sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: - ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del dpr n. 600 del 1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; - ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Sospensione dei versamenti dei contributi (articolo 11) - Il decreto stabilisce che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al provvedimento. La sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. Il versamento dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 è altresì sospeso per i datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del provvedimento. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Integrazione salariale (articolo 12) - Il decreto ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina delle ulteriori sei settimane di integrazione salariale previste dal precedente decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto ristori). La prima riguarda la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale: è stato infatti introdotto un nuovo comma (8-bis) all’articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 che prevede il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto ristori). La seconda modifica riguarda la rimessione nei termini prevista dall’articolo 12, comma 7, del decreto ristori: il comma è stato interamente sostituito e la nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Congedo straordinario (articolo 13) - Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Bonus baby-sitting regioni rosse (articolo 14) - Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla gestione separata, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

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