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Decreto legge Sostegni

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 marzo 2021, ha approvato il decreto-legge c.d. “sostegni” recante nuove misure urgenti di sostegno economico connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Federalberghi seguirà l’iter del provvedimento, proponendo emendamenti volti ad una migliore considerazione delle esigenze e delle caratteristiche delle imprese associate.

Decreto legge Sostegni

Di seguito, riepiloghiamo il contenuto delle disposizioni di principale interesse per le imprese, con riserva di fornire ulteriori indicazioni dopo che le amministrazioni competenti avranno fornito le relative istruzioni operative.

Misure di sostegno alle imprese

Contributo a fondo perduto - È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con fatturato non superiore a 10 milioni di euro, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019. Il contributo è pari a una percentuale della differenza di fatturato:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche. Il contributo non potrà superare 150 mila euro. Le imprese potranno scegliere tra bonifico e credito d'imposta.

Fondo per la montagna - È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni montani appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse del fondo, sono ripartite, tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell’anno 2019 nei comuni classificati dall’Istat con “vocazione montana; montana, culturale, storica artistica e paesaggistica” appartenenti a comprensori sciistici. Le risorse verranno destinate:

  • a) una quota non inferiore al 70% ai Comuni come sopra indicati in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell’anno 2019.
  • b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i Comuni come indicati, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci.

Santuari - Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, di cui all’articolo 59 del decreto-legge “agosto” n. 104 del 2020, era stato esteso dalla legge di bilancio 2021 ai comuni ove sono situati santuari religiosi. Per tali comuni viene introdotto come ulteriore requisito per ottenere il contributo la presenza di popolazione superiore a diecimila abitanti. Rimane inoltre il requisito della presenza di turisti stranieri, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Covid hotel - Vengono prorogate sino al 31 maggio 2021 le disposizioni che consentono alle regioni e alle province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2.

Imposte, tributi e tariffe

RAI – Riduzione del canone speciale per le strutture ricettive e i pubblici esercizi - Il Consiglio dei ministri - accogliendo parzialmente le istanze di Federalberghi - ha deliberato di ridurre del 30% il canone speciale RAI dovuto per l’anno 2021 dalle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno versato il canone prima dell’entrata in vigore del decreto è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% dell’importo versato. Nel rammentare che, subito dopo l’approvazione del decreto in Consiglio dei ministri e prima della “bollinatura” ad opera della Ragioneria Generale dello Stato, era stata data notizia dell’esonero integrale dal pagamento del canone speciale per l’anno 2021, si informa che questa mattina il Ministro del Turismo ha dichiarato pubblicamente che la norma “sarà sistemata” in sede di conversione. Federalberghi ha inviato una comunicazione alla Direzione della RAI competente per la materia, segnalando l’opportunità che il cda disponga una nuova proroga del termine, al fine di attendere la conclusione dell’iter del provvedimento.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche - Sono previste misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese. In particolare, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 viene affidato all’Arera il compito di disporre, con proprio provvedimento, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Viene inoltre disposto che la rideterminazione delle tariffe venga realizzata in modo che:

  • sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi - Con riferimento alle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, è prevista la proroga dell’esonero, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari (cd. “Canone Unico”). L’agevolazione si applica alle seguenti tipologie di esercizi:

  • esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • esercizi di cui ai precedenti punti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • esercizi per la somministrazione di bevande, con esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Vengono prorogate, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, le misure di semplificazione vigenti a sostegno dei pubblici esercizi relative alle richieste di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse. Inoltre, per il medesimo periodo, vengono prorogate le misure di semplificazione in materia di posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività di pubblico esercizio (quali dehor, tavoli, sedute, ombrelloni, eccetera).

Misure in materia di TARI - Viene disposta la proroga al 30 settembre 2021 del termine di approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva. La proroga in oggetto ha effetto anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In relazione alla possibilità introdotta dall’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116 del 2020, che consente alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, viene precisato che tale scelta – che determina l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti – deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Imposta di soggiorno - È istituito un fondo, con dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno.

Disposizioni in materia di lavoro

Integrazione salariale - Il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) è consentito per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Sospensione dei licenziamenti - Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale sono preclusi fino al 31 ottobre 2021 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Indennità lavoratori stagionali - Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo destinatari dell’indennità prevista dagli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto decreto ristori) è erogata una tantum una ulteriore indennità di 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Indennità di disoccupazione NASpI - Per le prestazioni di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

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