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Decreto "Sostegni bis": conversione in legge

Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 “sostegni bis”. Conversione in legge n. 106 del 23 luglio 2021. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021

Decreto

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

In sede di conversione, è stato inserito nel provvedimento in oggetto il contenuto del decreto-legge 30 giugno 2021 n. 99 “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, che pertanto sarà fatto decadere.

Di seguito, si riepilogano le misure tributarie e di incentivazione di maggiore interesse.

Contributo a fondo perduto (articolo 1)
Viene previsto un nuovo contributo in favore dei titolari di partita Iva, pari al 100% del contributo già riconosciuto ai sensi del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 “sostegni”, corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo. In alternativa, è previsto un contributo per i soggetti il cui ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia stato inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per tali soggetti, se hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge “sostegni”, il nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale, variabile tra il 20 e il 60%, sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge “sostegni”, la percentuale da applicare sulla base imponibile varia tra il 30 e il 90%. L’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro. Le imprese che presentano l’istanza per il riconoscimento del contributo secondo la prima alternativa potranno comunque ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi della seconda alternativa. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della seconda alternativa. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui alla seconda alternativa emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi della prima alternativa, l’Agenzia non darà seguito all’istanza. Sarà inoltre possibile, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, chiedere un’integrazione ai contributi suddetti, che verrà determinata tenendo conto del complesso dei contributi a fondo perduto ricevuti in applicazione dei vari provvedimenti (decreto rilancio, decreto ristori, decreto Natale, decreto sostegni 1, decreto sostegni 2). Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto anche alle imprese con fatturato annuo compreso tra 10 e 15 milioni di euro, applicando alla media mensile del fatturato perso una percentuale compresa, a seconda dei casi, tra il 20% e il 30%; la misura è finanziata con uno stanziamento di 529 milioni di euro.

Wedding (articolo 1 ter)
Alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'hotellerie-restaurant-catering, sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 10 milioni destinati alle imprese operanti nel settore dell'HORECA. I criteri e le modalità̀ di applicazione del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 24 agosto prossimo.

Definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 1 sexies)
Viene prorogato il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021; si prevede che i pagamenti debbano avvenire, a seconda dei casi, entro 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2021.

Fondo per la montagna (articolo 3)
È istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per essere erogato in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. Tali risorse si aggiungono ai 700 milioni di euro previsti dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “sostegni”. Vengono inoltre stanziati 30 milioni di euro per i comprensori e le aree sciistiche a carattere locale per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato. Infine, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo da mezzo milione di euro ai comuni di Stresa e Omegna, finalizzato al ristoro delle attività alberghiere e di ristorazione e bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio 2021.

Olimpiadi invernali (articolo 3 ter)
Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, vengono stanziati 35 milioni destinati a interventi infrastrutturali sugli impianti sportivi.

Credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (articolo 4)
Il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda relativi alle imprese turistico ricettive, già previsto per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021, è prorogato sino al 31 luglio 2021. Il credito di imposta (pari al 60% del canone mensile di locazione e al 50% del canone di affitto d’azienda) spetta a condizione che le imprese abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2021) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Per le altre imprese, il credito di imposta (pari al 60% del canone mensile di locazione e al 30% del canone di affitto d’azienda) è previsto per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Si rammenta che Federalberghi ha stipulato una convenzione con Poste Italiane concernente la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti ai sensi delle disposizioni volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19. Chi cede il credito a Poste Italiane riceve il 99% del valore nominale del credito d’imposta ceduto.

Bollette elettriche (articolo 5)
Le misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese sono prorogate sino al 31 luglio 2021.

Agevolazioni Tari (articolo 6)
Al fine di attenuare l’impatto finanziario della pandemia sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari.

Fondo per le imprese turistiche (articolo 7 comma 1)
Vengono stanziati 160 milioni di euro ad incremento del fondo destinato a sostenere le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto turistico in aree urbane. Si rammenta che ulteriori 100 milioni di euro erano stati stanziati con la legge di bilancio per l’anno 2021.

Bonus vacanze (articolo 7 comma 3 e articolo 7 bis comma 1)
I bonus vacanze potranno essere spesi anche presso le agenzie di viaggio e potranno essere utilizzati anche per l’acquisto di pacchetti turistici. Nel ricordare che i buoni potranno essere spesi sino al 31 dicembre 2021, si segnala che alla data del 31 dicembre 2020, erano stati generati 1.885.802 buoni, per un valore complessivo di euro 829.431.050 e che alla data del 21 maggio 2021 risulta che ne siano stati "spesi" 783.366. Si rammenta, altresì, che Federalberghi ha realizzato un sito internet che promuove gratuitamente le strutture turistico ricettive che accettano il bonus vacanze (https://bonusvacanze.italyhotels.it/). Chiedi in associazione le modalità di adesione.

Fondo per i centri storici delle città d’arte (articolo 7 comma 4)
È istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte. Nell’ambito della dotazione finanziaria prevista, una quota pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale.

Riqualificazione delle strutture ricettive e termali (articolo 7 comma 5)
Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali potrà essere riconosciuto anche per gli investimenti effettuati nell’anno 2022. Vengono stanziati a tal fine 100 milioni di euro. Rammentiamo che sono altresì disponibili 180 milioni di euro a copertura degli investimenti effettuati nel corso del 2020 e 200 milioni per gli investimenti effettuati nel corso del 2021. A queste risorse si aggiungono i 530 milioni previsti dal PNRR per la riqualificazione delle strutture ricettive, per un totale complessivo che sale a 1.010 milioni di euro.

Fondo per i bed and breakfast (articolo 7 bis)
È istituito un fondo da 5 milioni di euro per il sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito all’attività ricettiva di bed and breakfast. I criteri di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

Green pass per i minori (articolo 8)
L’articolo 8 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede che i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti. Si rammenta che il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, adottato successivamente, nell’elencare un insieme di servizi e attività ai quali si può accedere solo se muniti di green pass, ha stabilito che tale disposizione non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti, in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale. Federalberghi suggerirà un coordinamento tra le due norme, in quanto i suddetti banchetti non sono compresi tra i servizi e le attività elencati dal decreto-legge n. 105 e, pertanto, appare opportuno chiarire esplicitamente che i bambini di età inferiore ai 12 anni sono sempre esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 e quindi anche ai fini della partecipazione ai banchetti.

Cartelle esattoriali (articolo 9)
È prorogato dal 30 aprile al 31 agosto 2021 lo stop alle attività dell’agente della riscossione. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° al 25 maggio 2021.

Proroga versamenti tributari (articolo 9 ter)
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti per le dichiarazioni dei redditi, imposta regionale sulle attività produttive e Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Credito d’imposta per commissioni pagamenti elettronici (articolo 11 ter, comma 10)
Per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell’evasione fiscale, per le imprese con ricavi e compensi, nell’anno di imposta precedente, di ammontare non superiore a 400.000 euro, viene previsto un credito di imposta pari al 100% delle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui si adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero strumenti di pagamento evoluto che consentono la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE per gli aiuti de minimis. Appare utile segnalare che nel 2019 le attività alberghiere (codice Ateco 55.10.00) con meno di 400.000 euro annui di ricavi sono state 10.740.

Credito d’imposta per i POS (articolo 11 ter, comma 11)
Per le imprese che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti. Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, in percentuale variabile dal 10% al 70% a seconda dell’ammontare annuo dei ricavi e compensi. Inoltre, per le imprese che, nel corso dell'anno 2022, acquisteranno, noleggeranno o utilizzeranno strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, spetterà un credito d'imposta nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, in percentuale variabile dal 40% al 100% a seconda dell’ammontare annuo dei ricavi e compensi. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE per gli aiuti de minimis.

Nuova Sabatini - acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 11 ter)
La cosiddetta “Nuova Sabatini”, finalizzata al sostegno delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali nuovi è stata rifinanziata, con uno stanziamento di 425 milioni; è stato inoltre preannunciato un ulteriore stanziamento, da realizzare con il prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, che porterà il totale del finanziamento a oltre 600 milioni di euro. Il Ministero dello sviluppo economico ha disposto, a partire dal 2 luglio, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi. Federalberghi, allo scopo di favorire la conoscenza e la fruizione dell’agevolazione, ha realizzato una guida che ne illustra le principali caratteristiche: chiedila in associazione.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (articolo 13)
La durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE è innalzata a 10 anni. I finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. Il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantite dal Fondo Centrale di Garanzia è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria. A fronte dell’allungamento della durata, è prevista una riduzione della garanzia pubblica, dal 100% al 90% per gli importi entro i 30 mila euro, e dal 90% all’80% per i finanziamenti di importo superiore. Le nuove previsioni devono essere autorizzate dalla Commissione europea.

Proroga della moratoria per le PMI (articolo 16)
Viene prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la moratoria relativa alle scadenze di mutui, prestiti e finanziamenti a rimborso rateale e di prestiti non rateali. Si evidenzia che la proroga riguarda solo la quota di capitale e non gli interessi. Per usufruirne occorreva inviare entro il 15 giugno scorso una comunicazione al soggetto che ha erogato il credito.

Credito d’imposta per beni strumentali nuovi (articolo 20)
Il credito d’imposta nella misura del 10% del costo sostenuto dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, spettante ai sensi del comma 1054 articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale, anziché in tre quote annuali di pari importo, dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro.

Sistema termale (articolo 26, commi da 6 bis a 6 quinquies)
Vengono stanziati 10 milioni di euro per l’erogazione di cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria e 10 milioni di euro per la concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali. Viene sancito il principio che anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si prevede pertanto, per gli anni 2021 e 2022, e nel limite massimo di spesa di 5 milioni in ciascun anno, che siano garantiti per tutti gli assistiti al Servizio sanitario nazionale cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per determinate riabilitazioni riconosciute dall’INAIL ai propri assicurati in base ai livelli essenziali di assistenza (LEA), oltre che agli assistiti con postumi riconducibili all’infezione da SARS-COV2. Viene inoltre disposto l’incremento del Fondo a sostegno del sistema termale nazionale, previsto dall’articolo 29 bis del decreto legge n. 104 del 2020 (cd. decreto agosto), con una integrazione di 10 milioni di euro per il 2021.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 32)
Viene istituito un nuovo credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, analogo a quello già previsto dall’articolo 125 del decreto “rilancio”. Alle imprese, professionisti, enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a condizione che siano munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attivita' ricettiva di bed and breakfast) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Polizze assicurative per turisti stranieri (articolo 43 ter)
Sono stanziati 3 milioni di euro per consentire alle regioni di stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria per il rimborso delle spese mediche legate al COVID-19, per prestazioni erogate dalle strutture del servizio sanitario nazionale, e al rimborso dei costi di prolungamento del soggiorno in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza sul territorio regionale quali ospiti di strutture turistico ricettive. La finalità è quella di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemiologica globale da COVID-19.

 

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