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Diritti connessi - legge per il mercato e la concorrenza

La legge per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124, all’articolo 1 comma 56, ha modificato l’articolo 73 della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633), eliminando la disposizione che prevedeva il diritto a riscuotere il compenso per gli artisti interpreti ed esecutori di opere musicali da parte dei produttori di fonogrammi (SCF), con obbligo di successiva ripartizione.

Diritti connessi - legge per il mercato e la concorrenza

Il compenso per gli artisti interpreti ed esecutori di opere musicali potrà ora essere riscosso direttamente dalle società mandatarie degli stessi (ad esempio Nuovo Imaie e ItsRight).

Attualmente il compenso riscosso da SCF è attribuito per il 50% ai produttori fonografici e per il 50% agli artisti interpreti ed esecutori delle opere musicali.

La riscossione del compenso avviene attraverso la SIAE, a cui SCF ha conferito specifico mandato.

SCF, Nuovo Imaie e ItsRight hanno informato la Federazione che quanto previsto negli accordi di licenza per l’utilizzazione di fonogrammi in essere non subirà per l’anno in corso alcuna modifica, né oggettiva né soggettiva, e continuerà a produrre effetti tra le parti.

In virtù degli accordi trilaterali prima d’oggi stipulati tra SCF, Nuovo IMAIE e ItsRight, la raccolta dei proventi di spettanza degli artisti interpreti ed esecutori del repertorio discografico di quei produttori che hanno conferito mandato a SCF resta affidata a quest’ultima per tutto il 2017.

Si sottolinea che tali indicazioni sono riferite alle opere musicali e non alle opere cinematografiche e audiovisive, in relazione alle quali Nuovo Imaie ha sin qui riscosso autonomamente il compenso di propria spettanza.

 

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