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Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Il Ministro della salute ha emanato un’ordinanza con la quale si stabilisce, a decorrere dal 28 giugno 2021 e limitatamente alle zone bianche, l’eliminazione dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1 del dpcm 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Si ricorda, infine, che le linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni prevedono che nelle strutture ricettive gli ospiti debbano sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse.

Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

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