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Dl "sostegni ter" - legge di conversione

Le misure di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali

 Dl

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge “sostegni ter”.
Molte le novità e le disposizioni di interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.
 
Fondo nazionale turismo (articolo 4, comma 1)
Il comma 366 della legge di bilancio per l’anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con la finalità di razionalizzare gli interventi destinati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il decreto “sostegni ter” ha incrementato la dotazione del fondo per l’anno 2022, portandola da 120 a 225 milioni di euro, di cui 60,7 milioni di euro destinati a finanziare l’esonero contributivo per lavoratori stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
 
Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili (articolo 5)
L’articolo 28 del decreto “rilancio” ha istituito, in favore delle imprese turistico ricettive e termali, un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021.
Il provvedimento in esame prevede l’applicabilità alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
Il credito spetta a condizione che gli interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e all’adozione delle istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 
Proroga del bonus terme e promozione turistica (articolo 6)
I buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022 saranno utilizzabili entro la data del 30 giugno 2022.
 
Piano transizione 4.0 (articolo 10)
La norma incrementa da 20 a 50 milioni di euro il limite massimo dei costi complessivamente ammissibili al beneficio del credito d’imposta per beni strumentali nuovi, per l’acquisto di beni materiali “Industria 4.0” a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Le aliquote del credito d’imposta applicabili restano quelle previste dalla disciplina vigente, vale a dire:
 20% fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 5% da 10 a 50 (in luogo di 20) milioni di euro.
 
Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI (articolo 10 bis)
I “confidi” (consorzi di garanzia collettiva fidi) vengono autorizzati ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere - oltre a garanzie - finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore.
 
Proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura (articolo 10 quater)
Viene prorogato il termine entro il quale deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi.
In particolare, la norma in esame stabilisce che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022
 
Rimessione in termini per la rottamazione-ter e saldo e stralcio (articolo 10 quinquies)
Viene prevista la riapertura dei termini per i decaduti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio. I pagamenti delle relative rate possono essere effettuati entro il 30 aprile 2022, per quelle in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel 2022. 
 
Contenimento dei costi dell’energia elettrica (articolo 14)
Per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
 
 
 
 
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