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DPCM 24 ottobre e Ordinanza PAT 26 ottobre 2020

Nuove misure di contenimento

DPCM 24 ottobre e Ordinanza PAT 26 ottobre 2020

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, che aggiorna e proroga sino al 24 novembre 2020 le misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Il 26 ottobre è stata inoltre adottata un'ulteriore ordinanza da parte del Presidente della Provincia Autonoma di Trento che integra e chiarisce le disposizioni contenute nel suddetto DPCM.

Di seguito, si riepilogano le misure di principale interesse disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali coordinate con le disposizioni previste nell’Ordinanza del Presidente Maurizio Fugatti del 26 ottobre 2020 (evidenziate in colore rosso).

L’ufficio consulenza normative resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti: 0461 923666 (tasto 2).

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE  

Orari di apertura ristoranti e bar - Le attività di bar, pasticcerie e gelaterie sono consentite dalle 5.00 alle 20.00. Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5.00 alle 22.00; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta fermo il rispetto del distanziamento e degli specifici protocolli (articolo 1, comma 9, lettera ee). Si ricorda che rimane vigente dopo le ore 18.00 l’obbligo di consumazione al tavolo. Scarica le modifiche al protocollo provinciale ristorazione

Cartello numero massimo persone (in allegato il cartello per la sala somministrazione e per le sale comuni) - È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (articolo 1, comma 5), si evidenzia che il nuovo dpcm prevede tale obbligo anche in relazione agli ambienti in cui non si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. sale comuni). Scarica il facsimile del cartello da esporre

Numero di persone sedute al tavolo - (attenzione! vengono abrogati i precedenti limiti di 10 e 6 persone non conviventi) Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo (un numero superiore è consentito solo nel caso in cui le persone siano tutti conviventi), si ricorda che le linee guida di cui all’allegato 9 del dpcm (pagina 52) prevedono che i tavoli siano disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Il distanziamento allo stesso tavolo non è necessario se i clienti sono conviventi, per questa fattispecie il limite di 4 persone può essere superato. In tal caso al momento della prenotazione o all’accesso al locale dovrà essere acquisito il numero di telefono e nominativo del responsabile del nucleo di conviventi; viene meno la disposizione dei frequentatori abituali per l’occupazione dei tavoli. Si ritiene che i ristoranti esterni convenzionati con le strutture ricettive possano continuare a somministrare pasti ai clienti alloggiati nelle predette strutture anche oltre l’orario di chiusura al pubblico, sempreché possa essere documentata l’esistenza di un accordo di prestazione di servizi in base al quale viene fornito il servizio di ristorazione ai clienti della struttura ricettiva che esibiscano un voucher o altro documento di legittimazione, senza pagamento diretto da parte del cliente al ristorante. In tal caso, si ritiene che l’attività prestata sia da considerarsi analoga a quella delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, attività consentite dal dpcm (articolo 1, comma 9, lettera ee). Resta ferma la necessità di assicurare il distanziamento, il limite di persone per ciascun tavolo e le altre prescrizioni degli specifici protocolli di sicurezza.

Garnì e le strutture ricettive che non forniscono il servizio di ristorazione - Possono segnalare ai clienti i bar e i ristoranti ubicati nelle vicinanze dell’albergo che effettuano il servizio di asporto o di consegna a domicilio, eventualmente stipulando convenzioni con tali esercizi; in tali casi, le strutture ricettive potranno altresì valutare la possibilità di consentire ai clienti di utilizzare la sala colazioni per consumare i pasti acquistati da fornitori esterni, nel rispetto del distanziamento, del limite di persone per ciascun tavolo e delle altre prescrizioni degli specifici protocolli di sicurezza. Nel caso in cui il cliente dell’albergo opti per usufruire della consegna a domicilio, occorrerà dedicare particolare attenzione alle modalità di consegna. Ove possibile, è preferibile che gli ospiti attendano ed incontrino i fornitori all’esterno della struttura ricettiva, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e evitando ogni forma di assembramento. Qualora venga consentito ai fornitori esterni di effettuare la consegna dei pasti all’interno del perimetro aziendale, sarà opportuno precludere l’accesso alle camere ed in ogni caso assicurare il rispetto delle specifiche misure di contenimento concernenti l’accesso dei fornitori.

CENTRI BENESSERE E PISCINE

Il DPCM prevede che siano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Siamo comunque in attesa di chiarimenti da parte dell'Assessorato al Turismo e dell'Azienda Sanitaria in merito a possibili interpretazioni diverse per quanto concerne i centri benessere inseriti all'interno delle strutture ricettive.

FESTE, CONVEGNI E GITE SCOLASTICHE

Feste - Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose (articolo 1, comma 9, lettera n). È stata eliminata la possibilità di organizzare feste con il limite di 30 persone (feste per matrimonio, comunioni ecc.). Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (articolo 1, comma 9, lettera n) ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di livello nazionale e internazionale. I mercati tipici, salutari e di servizio si possono svolgere nel rispetto dei protocolli anti Covid19.

Convegni - Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (articolo 1, comma 9, lettera o): rispetto al precedente dpcm, il rinnovo della raccomandazione a svolgere le riunioni private in modalità on line assume una connotazione più pressante. La distinzione tra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali è da rinvenire in alcuni elementi estrinseci quale il possibile carattere ufficiale, l’eventuale apertura a stampa e pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico, elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private. Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza (in presenza) a condizione che siano rispettate le misure di contenimento del contagio.

Viaggi istruzione - Rimangono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti (articolo 1, comma 9, lettera t).

Spettacoli - Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (articolo 1, comma 9, lettera m).

Sale giochi e scommesse - Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lettera l).

Commercio al dettaglio - In via precauzionale sono sospese le attività di commercio la domenica, il divieto non si applica a farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie.

Spostamenti - E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. In tutti i luoghi pubblici, fatto salvo le attività regolamentate dai protocolli vigenti, è fatto divieto di incontro oltre il numero massimo di 6 persone, a parte quando si tratta di persone conviventi.

IMPIANTI SCIISTICI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (articolo 1, comma 9, lettera mm).

La nostra provincia, in collaborazione con le altre regioni del nord Italia, sta predisponendo un protocollo di sicurezza comune per consentirne l’apertura.

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