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DPCM 26 aprile 2020: proroga della validità delle misure di contenimento

Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono prorogate, con alcune modifiche, fino al 17 maggio 2020 le misure di contenimento adottate con il precedente decreto del 10 aprile 2020.

DPCM 26 aprile 2020: proroga della validità delle misure di contenimento

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Riportiamo di seguito la sintesi delle misure contenute nel nuovo decreto, applicabili dal 4 al 17 maggio 2020.

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono ricompresi tra le situazioni di necessità gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; al riguardo il protocollo tra Governo e parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020 (cfr. allegato 6 del dpcm) conferma la possibilità da parte del datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro e, nel caso si riscontri la sintomatologia indicata, di non consentirne l’accesso;

- si conferma il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- è ancora vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali le sessioni di allenamento. Si conferma la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;

- viene confermata la sospensione delle manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Continuano ad essere sospese le cerimonie civili e religiose, ma sono ora consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È confermata inoltre la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- sono ancora sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole e università, nonché i corsi professionali e le attività formative, salva in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. Sono ancora sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- è differita a data successiva al 17 maggio ogni attività convegnistica e congressuale; sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- sono ancora sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del decreto. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del decreto;

- si conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (vedi linee guida predisposte da ASAT) sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e, a decorrere dal 4 maggio prossimo, viene consentita la ristorazione con asporto (vedi protocollo per la Provincia di Trento) fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Analogamente, deve ritenersi sempre consentita la somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi per le sole persone alloggiate;

- continuano ad essere sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

- per i datori di lavoro viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” e si raccomanda loro di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del decreto. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

- le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 del decreto;

- per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 del decreto anche presso gli esercizi commerciali. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

- ai fini del contenimento della diffusione del virus, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Si evidenzia che prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale era circolato un testo contenente una diversa definizione di luogo chiuso. Non sono soggetti all'obbligo di proteggere le vie respiratorie i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A tal fine, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

- sono ribadite le prescrizioni e limitazioni già contenute nel dpcm 10 aprile 2020 per le persone in ingresso nel territorio italiano, con alcune lievi modifiche della previgente disciplina.

In conclusione, per quanto di specifico interesse, il nuovo decreto conferma la possibilità per gli alberghi (attività con codice Ateco 55.1) di continuare a svolgere la propria attività, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro individuate dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020 (scarica qui). Al riguardo, per il nostro settore, la task force costituita da Federalberghi ha redatto uno specifico protocollo (scarica il protocollo Accoglienza Sicura), nel quale, tenendo conto delle richiamate prescrizioni, sono individuate le particolari procedure e cautele che le aziende turistico ricettive possono adottare in vista del ritorno alla normale attività

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