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DPCM del 14 gennaio 2021

Ulteriori disposizioni urgenti: misure di contenimento del contagio

DPCM del 14 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato un nuovo decreto che aggiorna le misure di contenimento del contagio da Covid-19, applicabili dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le misure di contenimento sono differenziate in base a tre fasce di rischio, la Provincia Autonoma di Trento rimane in zona gialla.

Di seguito, si riepilogano le misure di principale interesse per le imprese turistico ricettive.

Misure valide per tutto il territorio nazionale e in fascia gialla (articolo 1)

Spostamenti - Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Servizi e attività nelle strutture ricettive - Per le strutture ricettive si conferma che le attività devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto degli specifici protocolli, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. (comma 10 lettera pp). Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Restano vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Rimane anche il divieto di organizzare sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi (comma 10 lettera n). Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

Musei - Riaprono i musei, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (comma 10 lettera r).

Modalità di somministrazione - Restano consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) solo dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e esercizi similari) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta fermo il rispetto del distanziamento e degli specifici protocolli (comma 10 lettera gg). Permane l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Impianti sciistici - Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 10 lettera oo).

Attività sportiva - Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con gli specifici protocolli, senza però la possibilità di utilizzare gli spogliatoi interni a detti circoli. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione (comma 10 lettera f).

Esercizi commerciali - Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole (comma 10 lettera ff).

Corsi di formazione - I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, tranne alcune specifiche deroghe (ad esempio i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli specifici protocolli) (comma 10 lettera s).

L’ufficio consulenza normative resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti: 0461 923666 (tasto 2).

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