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Fattura semplificata fino a 400 euro

DM 10 maggio 2019 Ministero dell’Economia e delle finanze

Fattura semplificata fino a 400 euro

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha innalzato a 400 euro la soglia per poter emettere la fattura semplificata, fissata in precedenza nel limite di 100 euro.

Nella fattura semplificata è possibile indicare, in luogo degli elementi identificativi del cessionario o committente stabilito nel territorio dello Stato, soltanto il numero di partita IVA del medesimo oppure il codice fiscale, nonché annotare la sola descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.

La facoltà di emettere la fattura in modalità semplificata è stata introdotta dalla legge di stabilità 2013, mediante la previsione dell’art. 21 bis, comma 1, del DPR n. 633/1972, il quale prevede che possono essere emesse fatture in modalità semplificata per un ammontare complessivo non superiore a 100 euro.

Rispetto alla fattura ordinaria, quella semplificata presenta le seguenti semplificazioni:

  • indicazione dei dati del cessionario o committente: è possibile indicare, in luogo degli elementi identificativi del cessionario o committente stabilito nel territorio dello Stato (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio) soltanto il numero di partita IVA del medesimo oppure il codice fiscale. Nel caso di cessionario o committente soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, è possibile indicare il solo numero di partita IVA attribuitogli dal suo Stato membro di stabilimento;
  • indicazione dei corrispettivi e la relativa IVA: è sufficiente l'indicazione dell'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla. In altre parole, risulta non necessaria l'indicazione della base imponibile dell'operazione e la relativa imposta. Per esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (IVA compresa) e l'aliquota dell'IVA in esso inclusa;
  • indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione: è possibile riportare delle indicazioni più generiche, in quanto è sufficiente annotare la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.

 

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