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Fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di fatturazione elettronica con le FAQ pubblicate nella sezione del sito dedicata all’e-fattura.

Fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle entrate

Di seguito alcune delle domande e delle risposte di interesse per le imprese del nostro settore.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita IVA inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

Risposta - Le due ipotesi vanno distinte. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72. Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?

Risposta - L’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015.

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta - L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo. 

Risposta - Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

 

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