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Il Trentino e' area arancione: cosa cambia?

Il Trentino e' area arancione: cosa cambia?

Il Trentino e' area arancione: cosa cambia?

Nella giornata odierna il Ministro della Salute ha comunicato al Presidente della Provincia che, in base agli ultimi risultati sull'andamento epidemiologico, la Provincia di Trento è stata collocata nella c.d area arancione con l'applicazione delle ulteriori misure di contenimento previste dall'art.2 del Dpcm 14 gennaio 2021.
 
Sulla base di tale comunicazione il Presidente Fugatti ha emanato l'ordinanza numero 65 con la quale dispone che:
  • sul territorio provinciale, le suddette ulteriori misure trovano applicazione a partire da lunedì 15 febbraio 2021 anche qualora l'apposita ordinanza del Ministero della Salute venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale nella giornata di sabato 13 febbraio 2021;
  • restano salve le misure di cui ai punti 13) e 14) dell'ordinanza del Presidente della Provincia n.63 del 15.01.2021 relative agli spostamenti sul territorio provinciale;
  • restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
  • si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm del 14 gennaio 2021.
 
Pertanto, a partire da lunedì 15 febbraio 2021, sul territorio provinciale, varranno le seguenti disposizioni:
  • È consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00.
  • Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Sono esclusi dal conteggio minori di anni 14, disabili o non autosufficienti conviventi.
  • A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
  • Autocertificazione sempre richiesta dalle 22:00 alle 05:00 (ore di coprifuoco) e per gli spostamenti fuori dal proprio Comune.
  • I ristoranti e i locali sono aperti solo per asporto dalle 5:00 alle 22:00, come segue:
    • dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
    • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
    • la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.
  • I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
  • Restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Inoltre:
  • Dal 16 gennaio, indipendentemente dal colore della zona in cui ci si trovi, è possibile il rientro presso le seconde case, solo se il possesso è comprovato da un titolo con data certa anteriore al 14 gennaio 2021. La casa deve essere abitata solo da persone appartenenti al nucleo familiare dell’avente titolo. Necessario presentare copia del titolo di godimento con data certa o, eventualmente, autocertificazione. La falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
 
Per ulteriori disposizioni si prega di consultare le FAQ del Governo: clicca qui

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