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Impianti audiovisivi e strumenti di controllo - indicazioni operative

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni riguardo l'installazione e l'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo da parte del datore di lavoro, specificando le modalità con cui effettuare l'istruttoria delle istanze per il rilascio del provvedimento e la valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori.

Impianti audiovisivi e strumenti di controllo - indicazioni operative

Nel riassumere le principali indicazioni fornite dall’amministrazione si fornisce un quadro delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

quadro normativo 
L’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal Jobs Act, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possano essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. 

In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Il secondo comma del medesimo articolo chiarisce che tali disposizioni non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte dalle aziende ai sensi dei commi 1 e 2 siano utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

tutela del patrimonio aziendale 
Secondo le indicazioni diramate dall’Ispettorato sono sempre ammessi i dispositivi collegati ad impianti di antifurto che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi. 

In caso l'installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all'intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale.

installazione di telecamere 
Solo in casi eccezionali debitamente motivati è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini in tempo reale che registrate. L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che "in loco", deve essere tracciato e conservato per un periodo di almeno a 6 mesi.

Oggetto di controllo possono essere i luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). Sono, invece, da escludere dall'applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

dati biometrici
Il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l'utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa e, pertanto, utilizzabile a prescindere sia dall'accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

 

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