In data 25 dicembre 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge provinciale n.8/2020 (Legge sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno con decorrenza dal 1 gennaio 2021.
Le nuove disposizioni in materia di imposta di soggiorno nascono da due obiettivi che discendono dalla Riforma del sistema turistico trentino (lp n.8/2020):
- uniformare i valori dell’imposta di soggiorno su tutto il territorio provinciale in modo da evitare incomprensioni e differenze tra una valle e l’altra;
- mettere in sicurezza il sistema turistico trentino per quanto riguarda i suoi finanziamenti nei prossimi anni.
Nel dettaglio, il regolamento prevede – fatte salve una serie di esenzioni – che l’imposta provinciale di soggiorno sia applicata a tutte le persone che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio provinciale, fino ad un massimo di dieci notti consecutive.
L’imposta è stata suddivisa in base alle categorie di ricettività previste dall’art. 15 comma 2 e, relativamente alla misura, si prevedono due distinti momenti di applicazione.
Infatti, a causa della difficile situazione attuale dovuta alla pandemia da Covid-19 di è voluto stabilire un periodo transitorio, dal 1 gennaio 2021 al 30 novembre 2021, durante il quale si applicheranno dei valori di imposta di soggiorno inferiori rispetto a quelli stabiliti dal 1 dicembre 2021.
Per certi ambiti questo quadro temporaneo comporterà una riduzione dei valori dell’imposta di soggiorno, per altri – al contrario – un primo graduale aumento verso i valori a regime.
L’imposta di soggiorno è stabilita come di seguito specificato:
Preme sottolineare come il gestore della struttura ricettiva sia chiamato ad informare i propri ospiti sulle modalità di applicazione dell’imposta provinciale di soggiorno, e debba provvedere alla riscossione nei confronti del soggetto passivo e alla successiva comunicazione e versamento alla società Trentino Riscossioni S.p.A. secondo le regole previste dal citato regolamento.
Per tutte le strutture riportate in tabella, ad eccezione degli alloggi per uso turistico, la comunicazione è presentata come di seguito specificato:
- entro il 16 maggio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 gennaio - 30 aprile e relativo versamento 16 giugno;
- entro il 16 settembre per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 maggio - 31 agosto e relativo versamento 16 ottobre;
- entro il 16 gennaio per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 settembre - 31 dicembre e relativo versamento 16 febbraio;
- per gli alloggi per uso turistico entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggiorni il cui incasso dell'imposta rientra nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre e relativo versamento 16 aprile dell’anno successivo.
Saranno attivate, in collaborazione con le strutture competenti, delle forme di comunicazione sul funzionamento e sulle modalità operative dell’imposta di soggiorno sia utilizzando supporti informativi informatici sia tramite incontri in modalità digitale.
Regolamento imposta di soggiorno |