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Indicazioni operative in merito all'applicazione del DPCM del 25 marzo 2020

Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro

Indicazioni operative in merito all'applicazione del DPCM del 25 marzo 2020

Considerato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo che modifica ed integra le disposizioni operative relative all’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 3 Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, a partire dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020”, si ritiene opportuno aggiornare le note fino ad ora inviate.

La presente indicazione sostituisce quindi i protocolli n. 0180621 di data 24 marzo 2020 e n. 0181789 di data 25 marzo 2020.

  1. È stabilita la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle esplicitamente individuate nell’allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo (vedi APPENDICE 1). Si fa presente che il Decreto individua in modo puntuale i Codici ATECO ai quali è consentita la continuazione dell’attività. Per i suddetti codici l’operatività è subordinata al solo rispetto delle misure igienico sanitarie previste dalle disposizioni vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 e per le suddette attività non si deve presentare alcuna richiesta al Commissariato del Governo. Si fa presente che l’attività del codice ATECO deve essere effettivamente esercitata dall’impresa. Le attività che non erano autorizzate ad operare ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 dovevano sospendere la loro attività entro le ore 24.00 del 25 marzo 2020, quelle di cui all’APPENDICE 2 che invece sono state sospese a seguito del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo devono completare la loro attività entro le ore 24.00 del 28 marzo 2020. Alcune delle attività consentite sono individuate a livello di Codice ATECO macro del settore e devono pertanto ritenersi ricomprese nelle attività consentite tutti i sottocodici riferiti a detti Codici macro. Le attività produttive che sono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  2. Sono inoltre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività contenute nell’Allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo e dei servizi di pubblica utilità (individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, si veda APPENDICE 3) previa comunicazione al Commissariato del Governo della Provincia, nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite (si veda la procedura del Commissariato del Governo di cui a sito http://www.prefettura.it/trento/).
  3. È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
  4. Per le attività commerciali vale quanto stabilito dal DPCM dell’11 marzo, ovvero la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 e 2 dello stesso decreto (vedi APPENDICE 3). Le attività commerciali al dettaglio possono essere esercitate sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, salvo diverse disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente adottate con ordinanza dei Comuni.
  5. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
  6. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Tale trasporto può essere effettuato anche dai dipendenti in servizio dell’azienda.
  7. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare.
  8. Le consegne, anche a domicilio, delle attività di cui è consentita o autorizzata la continuazione sono consentite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. E’ inoltre consentito il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet a condizione che l’azienda possegga il codice ATECO 47.91.10 almeno come attività secondaria e lo stesso sia attivo. In coerenza le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
  9. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le prescrizioni del precedente DPCM dell’11 marzo relativamente al massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile.
  10. L’attività artigianale è consentita se rientrante nei codici ATECO di cui all’Allegato 1 o se comunicata al Commissariato del Governo nel rispetto dei vincoli per l’autorizzazione.
  11. Per quanto riguarda l’edilizia, le aziende che operano con codici ATECO non ricompresi nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (così come aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo) devono sospendere la loro attività a partire dalle ore 24 del 25 marzo 2020. Come previsto dal DPCM, è quindi necessario che entro il 25 marzo si proceda alla chiusura e messa in sicurezza dei cantieri. Per i cantieri che necessitano di rimanere aperti oltre il 25 marzo per lo stretto necessario volto a svolgere ulteriori attività per la stabilità dei versanti o a evitare rischi di danno per persone o cose, l’impresa può procedere per risolvere queste necessità, previa comunicazione al Commissariato del Governo e al Presidente della Provincia Autonoma di Trento specificando tale necessità e i giorni di apertura necessari. L’azienda deve poi dichiarare tale condizione nell’autocertificazione personale di chi deve muoversi sul territorio. Rimane valida la disposizione del Presidente della Provincia Autonoma di Trento per cui non possono operare i cantieri che per proseguire l’attività necessitano di personale che non dispone di medico di base sul territorio provinciale, in quanto non residenti in provincia. Chiaramente, con autorizzazione del Commissariato del Governo, possono proseguire i cantieri strettamente funzionali e necessari alla continuità delle filiere delle attività contenute nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (così come aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo) e dei servizi di pubblica utilità. Tali previsioni valgono anche per i cantieri della filiera del legno.
  12. Sono consentite, previa comunicazione al Commissariato del Governo, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
  13. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Questo significa che a fronte di un’attività di cui non è consentita la continuazione, salvo assoluta urgenza e motivi di sicurezza dell’azienda o degli impianti in essa situati, neppure il titolare, o persona da lui delegata, può recarsi presso l’unità produttiva. La condizione di urgenza o di sicurezza deve essere indicata e motivata nell’autocertificazione da mostrare alle forze dell’ordine. Il titolare può inoltre recarsi presso l’azienda per intervenire sul server e sulla tecnologia necessari a consentire l’attività di smartworking dei dipendenti, nonché per 5 l’attività propedeutica all’emissione dei cedolini paga verso i dipendenti. Le suddette attività devono essere effettuate nei tempi strettamente necessari.
  14. Nel caso di aziende con codici ATECO multipli, le stesse sono autorizzate a continuare per le sole attività di cui ai codici ATECO dell’Allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo. Per le altre attività, se funzionali e necessarie alla continuità delle filiere delle attività contenute nel suddetto Allegato e dei servizi di pubblica utilità, le aziende devono procedere con comunicazione al Commissariato del Governo nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi relativi alle attività consentite.
  15. Al fine di ottenere l’autorizzazione ad operare su attività riconvertite per produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, o comunque beni utili alle attività sanitarie, l’impresa deve dichiarare al Commissariato del Governo, lo stato di avanzamento delle attività di riconversione, la già avventura riconversione di macchinari, nonché dimostrare di avere raggiunto un pre accordo commerciale con potenziali clienti.
  16. Le attività di cui al codice ATECO 55.2 “alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni” come dall’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (così come aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo) devono rimanere chiuse. I titolari delle stesse, limitatamente alle camere e ai posti letto in cui vengono ospitati lavoratori di aziende autorizzate da operare ai sensi dell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 (così come aggiornato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo) o ai sensi di comunicazione al Commissariato del Governo o in cui vengono ospitati operatori che stanno fronteggiando l’emergenza COVID19, sono autorizzati a tenere aperte le suddette camere previa comunicazione al Commissariato del Governo e al Presidente della Provincia Autonoma di Trento specificando per quale azienda autorizzata lavorano gli ospiti. I titolari di alloggi di cui a codice ATECO 55.2 che ospitano soggetti che hanno residenza anagrafica o domicilio presso le suddette strutture possono continuare ad esercitare l’attività nei confronti dei suddetti soggetti.
  17. Le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (così come rivisto da Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo).
  18. Le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer - telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo.
  19. I soggetti privati che allevano animali, senza che la stessa attività si configuri come attività produttiva (per altro codice ATECO ammesso per le attività produttive), sono autorizzati a recarsi presso i suddetti allevamenti anche al di fuori del comune per il tempo strettamente necessario per assicurare che gli animali restino in salute.

 

Per tutte le comunicazioni da inviare al Presidente della Provincia, si prega di utilizzare l’indirizzo email comunicazioniaziende.covid@provincia.tn.it. Per tutte le comunicazioni da inviare al Commissariato del Governo, si prega di utilizzare l’indirizzo email prefetto.pref_trento@interno.it.

ll Dipartimento Sviluppo Economico rimane a disposizione per ogni chiarimento necessario, a tal fine per quesiti specifici è possibile contattare il numero 0461/495751.

La presente circolare potrà essere aggiornata nei prossimi giorni alla luce di quesiti specifici posti dai diversi interlocutori.

 



Documento pdf Allegati Nota prot. n. 184403

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