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Ingressi in Italia: circolare del Ministero della salute 28 giugno 2021

Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form.

Ingressi in Italia: circolare del Ministero della salute 28 giugno 2021

Il Ministero della salute ha emanato una circolare per chiarire gli adempimenti a cui sono tenuti coloro che entrano in Italia, a seguito dei recenti provvedimenti normativi quali il dpcm 17 giugno 2021 e l’ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021.

Il Ministero precisa che i controlli dei green pass vanno effettuati dai vettori al momento dell’imbarco del passeggero sullo specifico mezzo di trasporto con finalità di ingresso in Italia.

Si ricorda che il possesso del green pass è necessario per i cittadini che hanno transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi della lista C (Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) o in Canada, Giappone o Stati Uniti, ed esonera dall’effettuare il periodo di isolamento fiduciario.

Permane invece l’obbligo di isolamento fiduciario, oltre agli altri obblighi previsti dal dpcm 2 marzo 2021 e dalle successive ordinanze del Ministro della salute, per chi proviene dai restanti Paesi della lista D e della lista E.

Per gli ingressi da UK, invece, i soggetti che fanno ingresso in Italia hanno l’obbligo di presentare al vettore la certificazione verde di effettuazione tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario pari a 5 giorni e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico a fine della quarantena.

Il Ministero chiarisce inoltre che l’obbligo di comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente permane per gli ingressi da UK e dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti).

Conseguentemente, per chi proviene da Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Israele, Canada, Giappone o Stati Uniti, non occorre comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente.

Infine, il Ministero rammenta che per tutti gli ingressi dall’estero è obbligatorio compilare il Digital Passenger Locator Form (dPLF), che deve essere verificato da parte del vettore all’atto dell’imbarco.

Nel caso in cui il passeggero - a causa di impedimenti tecnologici - non abbia completato il dPLF, il vettore dovrà acquisire da parte dello stesso l’autodichiarazione cartacea, verificarne la corretta compilazione e conservarla insieme alla Lista Passeggeri per almeno 30 giorni ai fini del tracciamento in caso di riscontro di un caso positivo che ha viaggiato a bordo del mezzo di trasporto.

Oltre ai controlli da parte dei vettori, il Ministero rammenta che i controlli possono essere effettuati anche all’arrivo in Italia da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, come gli operatori USMAF per le attività di vigilanza sanitaria, ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale, o la Polizia di Frontiera.

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