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Ingressi in Italia: ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021

Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono stabiliti i criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l'estero e le misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Ingressi in Italia: ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021

L’ordinanza produce effetti dal 31 agosto 2021 e fino al 25 ottobre 2021.

Stati e territori di cui all'elenco D - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, l’ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 è consentito con la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

  • a) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
  • b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo);
  • c) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata.

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alle lettere a) e b), è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, oltre agli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del 29 luglio 2021, è fatto inoltre obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Si rammenta che l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del 29 luglio 2021, prevede i seguenti obblighi:

  • presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;
  • presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, di una certificazione verde COVID-19 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA, dell'avvenuta guarigione ovvero dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Cov-2. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Si rammenta infine che gli Stati e i territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall’ordinanza del Ministro della salute del 29 luglio 2021, sono: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia , Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia de! Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d' America, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.

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