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Intervento straordinario a sostegno dei lavoratori trentini

La Giunta provinciale, ha approvato un sostegno per i lavoratori che hanno subito un blocco temporaneo dell’attività lavorativa conseguente l’emergenza epidemiologica Covid-19

Intervento straordinario a sostegno dei lavoratori trentini

L’intervento costituisce attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento.

Contributo

L’importo orario dell’integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

  • a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 pari a euro 2.159,48, sono corrisposti euro 1,50 per ogni ora di sospensione dal lavoro;
  • a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 superiore a euro 2.159,48, sono corrisposti euro 1,00 per ogni ora di sospensione dal lavoro.

Requisiti

Per accedere all’intervento, i beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • per ciascun semestre dell’anno 2020 l’indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali. Per il raggiungimento di tale soglia potranno essere conteggiate sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale riferibili al medesimo semestre (ad esclusione della causale per evento meteo). Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno;
  • il lavoratore deve essere stato impiegato presso una sede dell’azienda localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta.

Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore sia beneficiario dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall’art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.

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