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Le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio dopo la conversione in legge.

Come già comunicato nei giorni scorsi, il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il c.d. “Decreto Rilancio”, recante nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza Covid-19.

Le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio dopo la conversione in legge.

Sintetizziamo di seguito le ultime modifiche introdotte di particolare interesse per la nostra categoria.

Modifica della disposizione sui voucher a rimborso della caparra. Viene confermata la possibilità per le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di offrire al cliente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure di procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, di emettere un voucher. Con le modifiche introdotte, la struttura ricettiva, entro 30 giorni dalla comunicazione del cliente, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione (anziché entro 12 come previsto in precedenza). La regola vale anche nel caso di pacchetti turistici. La nuova durata della validità dei voucher si applica anche ai voucher già emessi. In ogni caso, decorsi 18 mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi, la struttura ricettiva dovrà rimborsare, entro 14 giorni dalla scadenza, l’importo versato.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. Vengono istituiti incentivi fiscali per le sole società di capitali con ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%. Gli incentivi sono subordinati all’aumento del capitale sociale, integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020.

“Fondo Patrimonio PMI". E’ un fondo finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società con ammontare di ricavi superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro che effettuano l’aumento di capitale. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli strumenti finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.

Abolizione IRAP. Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro, sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione. Per le imprese che esercitano attività ricettive, nonché bar, ristoranti e simili sono previsti interventi in credito di imposta in compensazione nella misura del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020. Nel primo caso si tratta di interventi necessari per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese. Il credito è riconosciuto altresì per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sospensione dei versamenti. Per le imprese turistico ricettive, i versamenti sospesi relativi a ritenute, contributi e IVA, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Registratori telematici. Vengono sospese fino al 1° gennaio 2021 le sanzioni per gli operatori con fatturato fino a 400 mila euro che non sono in grado di dotarsi di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmetterli telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate.

Imposta di soggiorno. Viene stabilito il ruolo di “responsabile del pagamento” dell’imposta di soggiorno per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato dalla giurisprudenza “agente contabile”, con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.

Esenzione Tosap per imprese di somministrazione al pubblico. Le imprese di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) sono esentate dal pagamento della tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.

Contributo alle attività turistiche delle zone economiche ambientali. Viene istituito un fondo volto a riconoscere un contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili nelle zone economiche ambientali (ZEA).

Licenziamenti - sospensione dei termini. È elevato a cinque mesi il termine entro il quale è precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Pertanto non sarà possibile procedere a licenziamenti di tipo economico fino alla data del 17 agosto 2020.

Trattamenti di disoccupazione. Le prestazioni dei trattamenti di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza.

Lavoratori stagionali del settore turismo. Per i lavoratori stagionali del settore turismo beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro è prevista un’ulteriore indennità di pari importo anche per il mese di aprile. Per il mese di maggio l’indennità è pari a 1.000 euro.

Lavoratori intermittenti. Ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.

Contratti a termine. Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Proroga dei termini contrattuali. Con una disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, viene prorogata la durata dei contratti di apprendistato diversi da quello professionalizzante e dei contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), che sono stati sospesi dall'attività lavorativa a causa delle misure di contenimento del contagio, in misura equivalente al periodo di sospensione.

Bonus autonomi. Ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, è erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. E’ stata, inoltre, disposta l’erogazione di un’ulteriore indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro.

Lavoro agile (smartworking). Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di quattordici anni, hanno diritto (a determinate condizioni) a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali.

Congedo parentale. La durata massima del congedo parentale per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato con figli fino a 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità) è elevata a trenta giorni da fruire entro il 31 luglio al 31 agosto 2020.

 



Documento pdf Testo coordinato decreto rilancio

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