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Legge di bilancio per l’anno 2021

Misure di principale interesse per le imprese turistico ricettive

Legge di bilancio per l’anno 2021

Il Parlamento ha approvato il disegno di legge di bilancio 2021, presentato dal Governo lo scorso 18 novembre 2020.

Di seguito, riepiloghiamo i provvedimenti di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

riduzione IVA preparazioni alimentari (comma 40) - Vengono assoggettate ad aliquota Iva del 10% le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. In particolare, la norma chiarisce che nella nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80 della tabella A, parte III, allegata al dpr n. 633 del 1972 (parte III che individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota ridotta al 10%), rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

detrazioni per riqualificazione energetica e bonus facciate (commi 58-60) - Si dispone la proroga anche per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici. Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, la detrazione fiscale è prevista nella misura del 65% per le spese documentate di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Si ricorda inoltre che la legge di bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cd bonus facciate).

estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica (comma 83) - Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Viene quindi introdotto nell'articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020 un nuovo comma 8-bis, per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 324 del 2000, prevedendone l'applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo (commi 84-86) - Si riduce la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

sostegno alle attività economiche nei comuni sedi di santuari religiosi (commi 87-88) - Il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici viene esteso ai comuni dove sono situati santuari religiosi. Per tali comuni, ove diversi dai comuni capoluogo, tale estensione ha effetto per il 2021 e ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni dove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” (commi 95-96) - Il contributo statale potrà essere erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Attualmente la corresponsione in un’unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. Si ricorda che la “Nuova Sabatini” è una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (commi 206 e 208-212) - Viene prorogata ed estesa la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto legge n. 23 del 2020. In particolare, il comma 206, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività della misura. La lettera a) interviene anche sulle esposizioni che possono essere assunte da CDP S.p.A. derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza, prorogando anch’esse al 30 giugno 2020. La lettera b) estende l’ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (dunque alle cessioni pro soluto, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro solvendo). Quanto disposto dalla lettera b) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 211). La lettera c) estende la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. Quanto disposto dalla lettera c) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 211). Il comma 209 implementa ulteriormente l’operatività della garanzia SACE. A decorrere dal 1° marzo (e non più 1° gennaio 2021) e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia garanzia alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. mid-cap), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il comma in esame è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese “mid-cap” di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 23 del 2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese “mid-cap”, è prevista fino al 28 febbraio 2021 dal comma 245. Inoltre, il comma 209 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette imprese “mid-cap” possano accedere, con una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE (comma 14-bis dell’articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003). Il comma 210 modifica tale ultima disciplina al fine di specificare la percentuale di copertura delle garanzie, di consentirne il rilascio, da parte di SACE, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, nonché di consentire a SACE di rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. Ai sensi del comma 212, fanno capo a SACE S.p.a. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 23 del 2020.

modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI (commi 216-218) - Si dispone che i finanziamenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge n. 23 del 2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10 anni ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Si dispone inoltre che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1° gennaio 2021, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Viene modificato infine il criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

fondo di garanzia PMI (commi 244-247) - Viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 23 del 2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fanno eccezione, ai sensi del comma 245, le garanzie di cui al medesimo articolo 13, comma 1, a favore delle imprese c.d. “mid-cap”, le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento “Garanzia Italia” SACE di cui all’articolo 1 del citato decreto legge n. 23 del 2020, sino al 30 giugno 2021.

proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (commi 248-254) - Vengono prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese ricettive ed altre imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data del 1° gennaio 2021, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente.

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (commi 263-264) - Sono prorogate al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Sarà possibile eseguire l'aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020.

trattamenti di integrazione salariale (commi 299-303, 305-308 e 312-314) - La legge di bilancio dispone la proroga, per un massimo di dodici settimane, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. incentivi per l'occupazione (commi 10-19, 20-22, 161-169) La legge di bilancio estende lo sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Inoltre, il provvedimento aumenta la misura dello sgravio dal 50 al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite di 6.000 euro annui, ed eleva da tre a quattro anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In via sperimentale per il biennio 2021-2022, la legge di bilancio estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, elevando, limitatamente al biennio in questione, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. Sulla portata di tale misura sono in corso approfondimenti, i cui esiti saranno comunicati con una successiva informativa. La legge istituisce il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa. Infine, il provvedimento estende sino al 2029 l'applicazione dell'esonero contributivo parziale (c.d. decontribuzione sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura dell'esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità. contratti a termine (comma 279) È prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta - in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (c.d. causali). divieto di licenziamento (commi 309-311) Il provvedimento in esame proroga al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.

sostegno al reddito (commi 380, 386-400) - Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS è dovuta nella misura dello 0,48% (in luogo dello 0,09% attualmente previsto) (comma 380). È introdotta, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni. politiche attive del lavoro (commi 8-9, 25, 363-364, 481-484) In tema di politiche attive del lavoro si segnalano, in particolare: - la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro; - la proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità, la cui durata è elevata da 7 a 10 giorni; - l’estensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 delle previsioni normative che riconoscono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti in particolari condizioni di rischio debitamente certificato, già previsto fino al 15 ottobre 2020 (lavoratori fragili), nonché il diritto dei medesimi lavoratori allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2020.

regime fiscale delle locazioni brevi (commi 595-596) - Si prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, venga riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

banca dati delle strutture ricettive (comma 597) - Viene istituita presso il Mibact una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Mibact i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Mibact saranno stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

imposta municipale propria (commi 599-600) - Non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021 in relazione agli immobili delle strutture ricettive a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; analoga esenzione è riconosciuta per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli immobili degli stabilimenti termali.

credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda (comma 602) - Il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda relativi alle imprese turistico ricettive e termali, già previsto per i mesi da marzo a dicembre 2020, è prorogato sino al 30 aprile 2021.

contributo a fondo perduto (comma 603) - Viene confermata, anche per l’anno 2021, l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive.

credito d’imposta per la riqualificazione (comma 604) - Le risorse destinate al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali vengono incrementate di 20 milioni per l’anno 2021. Per effetto di tale variazione, le risorse disponibili ammonteranno a 180 milioni di euro per l’anno 2020 e a 200 milioni di euro per l’anno 2021.

regime temporaneo aiuti di Stato (comma 627) - Viene modificata la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (articoli 54- 62 del decreto legge “rilancio” n. 34 del 2020). L’intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all’inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l’approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro). Viene inoltre riportata la definizione di costi fissi (quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione), di costi variabili (quelli sostenuti in funzione del livello di produzione) e di "costi fissi non coperti" (i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno). Si dispone altresì che le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite. L'intensità di aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti; per le microimprese e le piccole imprese l'intensità di aiuto non deve superare il 90 per cento.

vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali (commi 760–766) - Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

transizione 4.0: credito d’imposta per beni strumentali nuovi (commi 1051–1063 e 1065) - Nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, viene estesa fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020.

lotteria dei corrispettivi (comma 1095) - La partecipazione alla lotteria dei corrispettivi sarà consentita ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Si segnala che il decreto legge n. 183 del 2020 “milleproroghe” ha rinviato la partenza della lotteria, prevista per il 1° gennaio 2021. L’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 1° febbraio 2021.

credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro (commi 1098-1100) - Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto-legge n. 34 “rilancio” diventa utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 anziché per tutto l’anno 2021. Viene anche modificato il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito. I soggetti beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro potranno optare per la cessione dello stesso fino al 30 giugno 2021.

semplificazioni fiscali (commi 1102 – 1107) - Vengono introdotte alcune norme di semplificazione fiscale. Tra queste, per i contribuenti minori vengono allineati i termini di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelli previsti per la liquidazione dell’imposta. Inoltre, si stabilisce che, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati avvenga non più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio.

imposta di bollo sulle fatture elettroniche (comma 1108) - Viene chiarito che, per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio, è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

memorizzazione e trasmissione corrispettivi (commi 1109 – 1115) - Viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si chiarisce inoltre che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione. Viene infine differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Pertanto, con tale modifica, a decorrere dal 1° luglio 2021 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

esenzione IMU per fabbricati inagibili (commi 1116-1119) - Si prevede la proroga dell'esenzione IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per i fabbricati ubicati nei comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi del 2012 e nelle zone colpite dagli eventi sismici Centro Italia 2016.

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