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Lotteria degli scontrini

Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane del 29 gennaio 2021

Lotteria degli scontrini

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno definito le regole per il funzionamento della Lotteria degli scontrini.

Dal 1° febbraio, infatti, gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possono generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Si rammenta, al riguardo, che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il software che gestisce i registratori telematici dovrà essere aggiornato, al nuovo tracciato “7.0”, per trasmettere i dati necessari per la lotteria, entro il 1° aprile 2021.

Il provvedimento congiunto prevede che se l’importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Al riguardo, si evidenzia che non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

La prima estrazione mensile è fissata per l’11 marzo 2021 e distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio. Inoltre, da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. La prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente si terrà a inizio del prossimo anno.

Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell’acquirente e alla partita IVA dell’esercente risultati vincitori. Il biglietto virtuale vincente determina anche l’esercente vincente.

Quanto alla modalità di comunicazione delle vincite, occorre evidenziare che le vincite sono comunicate tramite PEC all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC). In assenza di una PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella comunicazione vi sarà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell’Amministrazione, di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di conto corrente o documento analogo o equipollente da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici. Tale obbligo è da considerarsi in capo sia all’acquirente che all’esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i soggetti vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi.

Una volta verificato, in capo all’esercente o all’acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all’altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).

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