Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 18 dicembre, ha approvato un decreto legge recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, di seguito riepilogate. Il provvedimento entra in vigore il 19 dicembre.
Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del dpcm, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure degli stessi centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Si evidenzia che, in relazione alla cosiddetta fascia rossa, le faq pubblicate dal Governo contemplano una deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive. Si ricorda che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (in allegato). Barbieri e parrucchieri potranno continuare l’attività nel rispetto degli specifici protocolli.
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (fino alle 18.00) a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Si evidenzia che, in relazione alla cosiddetta fascia arancione, le faq pubblicate dal Governo contemplano una deroga per i clienti alloggiati nelle strutture ricettive. Si ricorda che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
In caso di violazione delle disposizioni previste dal nuovo decreto, salvo che il fatto costituisca reato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Contributo a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:
CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
- 561011 - Ristorazione con somministrazione
- 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 - Gelaterie e pasticcerie
- 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 - Ristorazione ambulante
- 561050 - Ristorazione su treni e navi
- 562100 - Catering per eventi, banqueting
- 562910 – Mense
- 562920 - Catering continuativo su base contrattuale
- 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
- dalle ore 20.00 fino alle ore 5.00 del giorno successivo, nonchè dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- l'apertura degli esercizi commerciali è consentita fino alle 19.30.
- la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, svolte in modalità di asporto sono invece consentite fino alle ore 22.00. Restano sempre consentite la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, svolte in modalità con consegna a domicilio.
- a chiarimento delle disposizioni in merito alle attività di accoglienza e strutture ricettive, sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli provinciali approvati con ordinanza 15 luglio 2020 o, qualora non disciplinati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10 lettera pp) del DPCM 3 dicembre 2020 e relativa scheda tecnica riportata nell'allegato 9 dello stesso DPCM.