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Modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina

Provvedimento della Commissione europea

Modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina

Lo scorso 28 ottobre la Commissione europea ha adottato una modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi è stato adottato il 23 marzo 2022 ed è stato modificato una prima volta il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.
Con la modifica approvata:
  • sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 tutte le misure previste dal quadro temporaneo di crisi;
  • sono aumentati i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato fino a 2 milioni di euro per le imprese di tutti i settori (tranne l'agricoltura, pesca e acquacoltura);
  • viene introdotta una maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alla liquidità alle imprese del settore energetico nel quadro delle loro attività di negoziazione. In casi eccezionali e nel rispetto di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90%;
  • viene aumentata la flessibilità e le possibilità di sostegno per le imprese colpite dall'aumento dei costi dell'energia, fatte salve le misure di salvaguardia.Gli Stati membri saranno autorizzati a calcolare il sostegno sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e a garantire il proseguimento delle attività economiche. Inoltre, possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, fatte salve le misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni.Per le imprese che ricevono importi di aiuto più elevati, il quadro temporaneo di crisi prevede l'impegno di definire un percorso verso la riduzione dell'impronta di carbonio del consumo energetico e l'attuazione di misure di efficienza energetica;
  • vengono introdotte nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il regolamento (UE) 2022/1854;
  • vengono chiariti i criteri di valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale sostegno alla solvibilità dovrebbe essere i) necessario, adeguato e proporzionato; ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato; e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e bonus.
Le misure previste dal quadro temporaneo non pregiudicano la possibilità di autorizzare altre misure necessarie e proporzionate direttamente ai sensi del trattato, in particolare a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
 
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