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Nuove misure valide fino al 15 gennaio 2021

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88

Nuove misure valide fino al 15 gennaio 2021

Nella giornata di ieri 4 gennaio 2021, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, di seguito riportiamo una sintesi degli aspetti di interesse per la categoria richiamati nel comunicato stampa.

Spostamenti:

  • Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Ricordiamo che in area arancione:
    • I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
    • I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni.
    • Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il  cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
  • Sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Il comunicato rinvia alle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 e anticipa l’introduzione di nuovi criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

L’ufficio consulenza normative resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti: 0461 923666 (tasto 2).

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