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Nuove Regole Covid in vigore dal 1 maggio fino al 15 giugno

Stop al green pass e alle mascherine

Nuove Regole Covid in vigore dal 1 maggio fino al 15 giugno

Il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza che introduce nuove regole in materia di contrasto alla diffusione del Covid- 19 in vigore dal 1° maggio e fino al 15 giugno 2022.
Dal 1° maggio decadono inoltre le misure introdotte dall’ultimo decreto anti-Covid del 24 marzo e in scadenza il 30 aprile relative all’obbligo di green pass.
 
Viaggi all’estero e ingressi in Italia
Per i viaggi all’estero e per chi fa ingresso nel territorio italiano non sarà più necessario compilare il modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i viaggi fuori dal territorio nazionale - Passenger locator form (Plf), mentre il green pass “base” (da vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà a essere necessario per l’ingresso nei Paesi dell’Ue fino al 31 maggio.
 
Dal 1°maggio decade l’obbligo di possesso del green pass
Non è più obbligatorio chiedere/possedere la certificazioni verde (né base - né rafforzato) per accedere:
  • alle strutture ricettive
  • ristoranti e bar anche al chiuso
  • centri benessere e piscine anche al chiuso
  • centri termali
  • sale di intrattenimento e simili, discoteche e sale ballo
  • palestra
  • convegni e congressi e corsi di formazione
  • feste conseguenti alle cerimonie civile o religiose
  • sale gioco
  • cinema, teatri
Non è più richiesta la certificazione verde per i trasporti sia locali che a lunga percorrenza.
 
Non è più previsto il possesso delle certificazioni verdi per l’accesso ai luoghi di lavoro, fermo restando per gli over 50 l’obbligo vaccinale fino alla data del 15 giugno.
 
L'obbligo di indossare la mascherina (Ffp2) è prorogato fino al 15 giugno:
Per l’accesso e utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
La mascherina Ffp2 rimane inoltre obbligatoria per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
 
Rimane comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
 
Evidenziamo che nei luoghi di lavoro privati valgono i protocolli siglati tra imprese e sindacati: attualmente il protocollo sottoscritto nel 2020 e rinnovato nel 2021 prevede l’obbligo di mascherina. Siamo in attesa di un eventuale revisione dell’accordo che vada a definire il mantenimento dell’obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori o la sola raccomandazione da parte del datore di lavoro.
 
Ricordiamo infine che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
 
Rimangono inoltre in vigore le linee guida per lo svolgimento delle attività economiche. 
 
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