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Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Come noto l’articolo 17 del D.L 119 del 23/10/2018 ha introdotto un nuovo adempimento per quei soggetti che non sono tenuti all’emissione della fattura se non a richiesta del cliente e certificano i corrispettivi attraverso il rilascio della ricevuta fiscale o scontrino fiscale (commercianti al dettaglio, alberghi, ristoranti, rifugi, artigiani).

Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

In considerazione del fatto che dal 1° luglio 2019 decorre l’obbligo per gli operatori IVA che hanno avuto, nell’anno precedente al 2019, un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, si riepilogano di seguito le soluzioni attualmente possibili per ottemperare agli obblighi di legge.

Registratore telematico

L’adempimento può essere assolto avvalendosi degli appositi registratori telematici individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, o adattando i registratori di cassa eventualmente utilizzati. Il contribuente dovrà far attivare il registratore dai soggetti autorizzati, in modo che l’apparecchio venga censito e reso identificabile mediante l’attribuzione di un QRcode. Le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione dei registratori telematici dovranno essere comunicate telematicamente al sistema dell’Agenzia delle Entrate da parte del registratore stesso.

Procedura web

La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. La stessa sarà fruibile anche su dispositivi mobili e consentirà anche di generare il documento commerciale idoneo, ai sensi del DM 7 dicembre 2016, a certificare l’acquisto effettuato. Tale procedura appare però sostanzialmente utilizzabile solo dai contribuenti che effettuano poche operazioni giornaliere, in quanto l’Agenzia delle entrate non ritiene possibile al momento alimentare la procedura web interfacciandola con i software gestionali aziendali.

Fattura elettronica

L'impresa ricettiva può emettere la fattura elettronica per tutti clienti, anche per quelli che non ne fanno espressa richiesta, ed in tal caso non è tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel sottolineare che ai fini dell’emissione della fattura elettronica è necessario acquisire il codice fiscale del cliente, si ricorda che: il codice fiscale è indicato sul retro delle nuove carte d’identità elettroniche; il codice fiscale non va indicato nelle fatture intestate ai clienti consumatori finali di cittadinanza straniera.

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