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Obbligo vaccinale persone over 50

A decorrere dal 15 febbraio prossimo le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, devono possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass "rafforzato" e sono tenute ad esibirlo.

Obbligo vaccinale persone over 50

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 13 gennaio 2022 inviata a tutti i prefetti, ha richiamato le disposizioni contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, sull’adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, con particolare riguardo alle previsioni che estendono l’obbligo vaccinale e l’uso delle certificazioni verdi.

In particolare, il decreto-legge in oggetto, modificando il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, ha previsto, a decorrere dall'8 gennaio 2022 e sino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.

Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel nostro territorio, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale sono irrogabili dal 1 ° febbraio prossimo e sono di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 15 febbraio prossimo, inoltre, le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, devono possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass "rafforzato" e sono tenute ad esibirlo. Al riguardo, il Ministero dell’Interno evidenzia che per tale persone il possesso del certificato verde "rafforzato", la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.

L'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass "rafforzato" e all'accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti. Si ricorda che il datore di lavoro che omette di verificare il possesso del green pass è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti è punito con la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.

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